Fisco e Tributi
25 Novembre 2025Il decreto Mef del 29 ottobre 2025 introduce la cadenza annuale per la trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria. La Fofi richiama l’attenzione delle farmacie sulle nuove scadenze, sulle sanzioni previste in caso di omissioni o errori e sull’opposizione dei cittadini all’utilizzo dei dati per la precompilata

Con il decreto del 29 ottobre 2025 del Mef è stata introdotto la cadenza annuale, anziché quella semestrale, per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria con l’obiettivo di ridurre la frequenza eccessiva degli invii richiesti ai soggetti obbligati, come farmacie e parafarmacie, migliorando così l’efficienza e la gestione degli adempimenti fiscali. In vista delle nuove scadenze la Fofi recapitola gli aggiornamenti sulle prossime date per evitare sanzioni in caso di inadempimenti.
Il decreto del Mef, pubblicato il 10 novembre in Gazzetta interviene su quello precedente del 19 ottobre 2020 e relativo disciplinare tecnico “allegato B”, dispone che i soggetti, tra cui farmacie e parafarmacie, tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, sono tenuti a partire dai dati relativi al 2025, all’adempimento con cadenza annuale, anziché semestrale, come in precedenza.
Quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la trasmissione dei relativi dati per le spese sanitarie, è effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese. Il calendario per la trasmissione dei dati per il 2025 con la nuova scadenza è disponibile sul portale Sistema Tessera sanitaria.
La Fofi segnala, in particolare, alcune peculiari circostanze da tenere in considerazione: “per le spese sanitarie relative all’anno 2025, tenuto conto che il 31 gennaio 2026 cade nella giornata di sabato, il termine ultimo di trasmissione è il 2 febbraio 2026”. Quindi, per regolarizzare eventuali errori, ed evitare le sanzioni, il termine slitta al 9 febbraio 2026 (cinque giorni successivi alla scadenza principale del 2 febbraio, con slittamento a lunedì tenuto conto che il quinto giorno - 7 febbraio - cade di sabato).
Per quanto riguarda le sanzioni, il regime applicabile resta quello previsto dall’articolo 3, comma 5-bis, del D.Lgs. 175/2014, che – in deroga all’articolo 12 del D.Lgs. 472/1997 – stabilisce una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, fino a un massimo di 50.000 euro.
La norma prevede tuttavia alcune attenuazioni: nessuna sanzione se la trasmissione corretta avviene entro cinque giorni dalla scadenza (o dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate), mentre, se l’invio è effettuato entro sessanta giorni, la sanzione si riduce a un terzo, con limite massimo di 20.000 euro. Il decreto del Mef interviene anche sull’allegato B con un nuovo Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS.
Per quanto riguarda l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dei cittadini, l’Agenzia delle entrate indica che dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), i cittadini potranno decidere di non rendere disponibili all’Agenzia i dati in questione (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata.
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