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01 Luglio 2026

Tfr e fondi pensione: nuove regole dal 1° luglio. Cosa devono sapere dipendenti e titolari di farmacia

Dal 1° luglio 2026 entra in vigore il nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato assunti da questa data. Ecco cosa cambia e i tempi per scegliere la destinazione del Tfr.

di Simona Zazzetta


Tfr e fondi pensione: nuove regole dal 1° luglio. Cosa devono sapere dipendenti e titolari di farmacia

Dal 1° luglio 2026 la disciplina della destinazione del Trattamento di fine rapporto (Tfr) per i lavoratori dipendenti del settore privato introduce un nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare che modifica tempi e modalità con cui il lavoratore è chiamato a decidere la destinazione del proprio Tfr. Le nuove regole non riguardano invece chi è stato assunto entro il 30 giugno 2026, per il quale continua a trovare applicazione il precedente meccanismo del silenzio-assenso. A chiarire il funzionamento della disciplina sono le Faq pubblicate dal Ministero del Lavoro, che illustrano i diversi casi applicativi e le modalità con cui procedere alla scelta.

Assunti dal 1° luglio 2026: come funziona il nuovo meccanismo

Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 il termine entro il quale scegliere la destinazione del Tfr si riduce da sei mesi a 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo periodo il lavoratore può decidere di aderire a una forma di previdenza complementare, destinandovi il Tfr maturando, oppure scegliere di lasciare il Tfr presso l'azienda o, nei casi previsti dalla normativa, al Fondo Tesoreria dell'Inps, senza aderire ad alcuna forma pensionistica complementare. 

In una circolare di gennaio, Federfarma aveva anticipato le novità ai titolari di farmacia, ricordando che a partire dall’entrata in vigore della riforma, al momento dell'assunzione il datore di lavoro è tenuto a fornire “al lavoratore un’adeguata informativa in merito al meccanismo di adesione automatica, alla forma pensionistica di destinazione e ai termini entro i quali è possibile esercitare la rinuncia, nonché a verificare l’eventuale esistenza di precedenti scelte del lavoratore in materia di previdenza complementare”.

La scelta di mantenere il Tfr in azienda potrà essere modificata in qualsiasi momento in favore della previdenza complementare, mentre l'adesione a un fondo pensione resta, come previsto dalla disciplina vigente, irreversibile
Se entro i 60 giorni il lavoratore non esprime alcuna volontà, scatta automaticamente l'adesione alla previdenza complementare. In questo caso confluiscono nel fondo pensione non solo l'intero Tfr maturando, ma anche il contributo del datore di lavoro nella misura prevista dal contratto collettivo e il contributo minimo a carico del lavoratore ove previsto.
Le Faq precisano inoltre che i lavoratori con una retribuzione annua lorda inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale possono scegliere di non versare il contributo a proprio carico. Viene inoltre chiarito che, per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento parziale del Tfr è possibile solo in presenza di una scelta espressa entro i 60 giorni. In caso di mancata scelta opera, comunque, il conferimento integrale previsto dall'adesione automatica. 

Tfr 1 luglio

Dal sito del Ministero del Lavoro

Assunti prima del 1° luglio: resta valido il silenzio-assenso

Per tutti i lavoratori assunti entro il 30 giugno 2026 non cambia invece la disciplina finora applicata. Continua infatti a operare il meccanismo del silenzio-assenso introdotto dal decreto legislativo 252/2005, che concede sei mesi di tempo dall'assunzione per decidere la destinazione del Tfr.

Durante questo periodo il lavoratore può scegliere se aderire a una forma di previdenza complementare oppure mantenere il Tfr in azienda. Solo allo scadere dei sei mesi, in assenza di una manifestazione di volontà, il Tfr viene conferito secondo il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla disciplina precedente. La riforma, quindi, introduce due regimi distinti: uno per i lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026 e uno, più rapido, per quelli assunti dal 1° luglio 2026. 

Dove finisce il Tfr se il lavoratore non sceglie

Le Faq del Ministero del Lavoro chiariscono anche quale sia la destinazione del TFR quando il lavoratore non esprime alcuna scelta entro il termine previsto. L'adesione automatica indirizza il Tfr verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Qualora siano presenti più fondi pensione collettivi di riferimento, il conferimento avviene a favore del fondo al quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diversa previsione contenuta nella contrattazione aziendale.

Nel caso in cui non esista alcuna forma pensionistica collettiva di riferimento, il Tfr viene destinato al fondo pensione residuale individuato dalla normativa. In tutti questi casi il conferimento riguarda l'intero Tfr maturando, secondo il nuovo meccanismo di adesione automatica. 

La stessa Federfarma aveva evidenziato che, per i lavoratori che aderiscono in modo non esplicito attraverso il nuovo meccanismo automatico, “i regolamenti delle forme pensionistiche complementari devono garantire che le risorse conferite siano investite in linee di investimento coerenti con il profilo di rischio-rendimento correlato all’età anagrafica del lavoratore, prevedendo soluzioni progressivamente più prudenti con l’avanzare dell’età e più dinamiche per i lavoratori più giovani”.

Cosa succede quando si cambia datore di lavoro

Le nuove Faq dedicano particolare attenzione anche ai lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro.

Se il lavoratore aveva già aderito, nel precedente rapporto, a una forma di previdenza complementare alimentata in tutto o in parte dal Tfr, la scelta effettuata continua a produrre effetti anche con il nuovo datore di lavoro. In questo caso opera il nuovo meccanismo di adesione automatica, salvo che il lavoratore decida, entro 60 giorni, di aderire esplicitamente a un diverso fondo pensione.
Poiché la destinazione del Tfr alla previdenza complementare non è reversibile, il Tfr maturando continuerà normalmente a essere conferito a una forma pensionistica complementare.

Diversa è la situazione del lavoratore che, nel precedente rapporto, aveva mantenuto il Tfr in azienda e non aveva aderito ad alcun fondo pensione alimentato dal Tfr. In questo caso non opera l'adesione automatica e il Tfr continua a essere accantonato presso l'azienda o al Fondo Tesoreria Inps, secondo le regole ordinarie. Resta comunque sempre possibile modificare successivamente questa scelta e destinare il Tfr maturando a una forma di previdenza complementare attraverso l'adesione volontaria al fondo prescelto.
Le Faq precisano inoltre che il meccanismo dell'adesione automatica può operare anche nei contratti di lavoro a tempo determinato, purché la durata del contratto consenta il decorso dei 60 giorni previsti per l'esercizio della scelta; nei rapporti di durata inferiore resta invece possibile la sola adesione espressa.

Fonte:

https://www.lavoro.gov.it/previdenza-complementare/glossario-e-faq/faq

ph.cr.magnific

TAG: PENSIONE INTEGRATIVA, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, FARMACISTI, MINISTERO DEL LAVORO

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