Coronavirus, nuove disposizioni estese a tutta l’Italia. Il Dpcm 9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 che prevede nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 che prevede nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento, pertanto, estende le misure riportate nell'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. In particolare, viene vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, è stata modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e alle manifestazioni sportive. Le nuove disposizioni hanno effetto dal 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le nuove disposizioni nascono, come si legge nelle premesse dalle considerazioni, tra le altre, su "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale". Le "dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea". Ecco quanto decretato:
Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2. Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
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A cura di Redazione Farmacista33
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