Imposte, in arrivo proroga termine versamenti. Ecco chi ne potrà beneficiare
È in arrivo il posticipo dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti Isa e i forfetari. A darne notizia una nota del Mef che spiega chi sono i beneficiari e quali sono gli impatti
È in arrivo il posticipo dei termini dei versamenti di giugno per i contribuenti Isa e i forfetari. A darne notizia una nota del Mef di ieri che spiega come «sia in corso di emanazione il Dpcm che stabilisce una proroga per quanto riguarda il saldo 2019 e il primo acconto 2020, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfetario, con il nuovo termine che passa quindi dal 30 giugno al 20 luglio, senza corresponsione di interessi, e al 20 agosto, con una maggiorazione dello 0,4%». Ma chi ne potrà beneficiare? E quali sono gli impatti? A rispondere un articolo pubblicato su Sedivanews.
La lista dei beneficiari
La proroga, chiarisce l'articolo, «riguarderà soltanto i contribuenti soggetti agli Isa e perciò i soli titolari di partita Iva con fatturato annuo 2019 non superiore a 5.164.568,99 euro. Se fosse riproposto l'impianto dello scorso anno - anche se occorrerà attendere la pubblicazione del Dpcm per averne certezza - dovrebbero essere interessati: - tutti i titolari di farmacia in forma individuale; - tutti i soci delle società, sia di persone sia di capitali, titolari di farmacie a condizione che, se Srl, abbiano optato, oppure optino ora per il 2019, per il cosiddetto regime di trasparenza, che si applica ai soci delle società di persone e che prevede l'imputazione ai fini fiscali del reddito della società ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione di ciascuno; - tutte le società di capitali titolari di farmacie in quanto tali, sempreché naturalmente, ove Srl, non abbiamo esercitato la precedente opzione; - tutti i collaboratori in imprese familiari, e anche eventuali residui/superstiti associati in partecipazione con apporto di lavoro; - i contribuenti cosiddetti forfettari, ovvero i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro. Precisiamo, continua, «che non si può affatto escludere che, come lo scorso anno, il termine del 20 luglio venga in extremis spostato al 30 settembre 2020 e del resto è proprio in tal senso un emendamento al Decreto Rilancio che dovrà essere convertito entro il 18 luglio». Infine, «resta di conseguenza fissato al 30 giugno 2020 il termine di versamento delle imposte per i non titolari di partita Iva; i titolari di partita Iva con fatturato superiore al limite indicato».
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A cura di Redazione Farmacista33
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