Lotteria scontrini al via: ecco le verifiche e gli adeguamenti da fare in farmacia e parafarmacia
È partita il 1°febbraio l'operatività della lotteria degli scontrini, dopo diversi rinvii, e al momento sono oltre 3 milioni i codici lotteria a essere stati erogati
È partita il 1° febbraio l'operatività della lotteria degli scontrini, dopo diversi rinvii, e al momento sono oltre 3 milioni i codici lotteria a essere stati erogati. La prima estrazione è stata fissata all'11 marzo, mentre la segnalazione da parte degli utenti dell'eventuale rifiuto di acquisire il codice da parte degli esercenti, farmacie e parafarmacie incluse, sarà attiva dal primo marzo. Ma quali sono i passaggi per procedere senza ostacoli? Quali adeguamenti sono necessari per i registratori telematici?
I dati dell'Agenzia delle Dogane: oltre 3 milioni i codici rilasciati
Il provvedimento dell'Agenzia delle Dogane è arrivato nei tempi indicati dal Decreto Milleproroghe che aveva previsto un ulteriore rinvio all'avvio della lotteria degli scontrini. Da ieri è, infatti, ufficialmente partita e, secondo i dati diffusi in una intervista da Marcello Minenna, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono oltre 3 milioni i codici lotteria rilasciati, con un milione solo nelle ultime 48 ore. Nessuna sanzione è prevista per chi dovesse rifiutarsi di acquisire il codice lotteria, anche perché, stando alle dichiarazioni delle associazioni di riferimento, sono ancora molti i commercianti e gli esercenti che non si sono adeguati alla novità e in ogni caso la partecipazione è volontaria, tanto per il consumatore quanto per l'esercente. Ma, va ricordato, è stato fissato al 1° marzo la data a partire dalla quale sarà possibile per l'utente segnalare sul Portale l'esercente in caso di rifiuto appunto. Tale segnalazione "sarà utilizzata dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione" ma, in ogni caso, deve essere "qualificata": il cittadino dovrà accedere alla sua area riservata del portale Lotteria, specificare la partita Iva dell'esercente e indicare il motivo della segnalazione".
Gli adeguamenti al registratore telematico: ecco le verifiche da fare
Ma quali sono i passaggi da effettuare da parte delle farmacie e delle parafarmacie per essere pronti? A rispondere è direttamente l'Agenzia delle entrate che ha predisposto un Vademecum. Innanzitutto, il codice lotteria esibito dall'utente potrà essere acquisito in formato alfanumerico, da digitare manualmente, o sotto forma di codice a barre (via stampa o file), attraverso il normale scanner. Un primo step riguarda, quindi, il registratore telematico: occorre "assicurarsi - contattando il tecnico - che l'apparecchio sia adeguato per la registrazione del codice lotteria e per la trasmissione dei dati", anche perché "è direttamente l'Rt a trasmettere i dati al sistema della lotteria". Elemento importante è poi la "verifica che sulla tastiera del Registratore telematico ci sia il tasto che consente di specificare che il pagamento eÌ avvenuto elettronicamente. Tutti i registratori telematici sono omologati per questa funzione e, quindi, se la tastiera dell'Rt non ha il tasto del pagamento elettronico basta configurarlo". Infatti, l'Agenzia ricorda che "si potrà partecipare alla lotteria solo se sul documento commerciale saranno riportati, oltre ai dati tipici dell'operazione (importo, data, matricola del registratore telematico), anche i dati relativi all'importo pagato elettronicamente e il codice Lotteria del cliente". Secondo il nuovo regolamento, il pagamento cashless dovrà essere provato: in caso di vincita, laddove il fisco non dovesse ricevere i dati sull'avvenuto pagamento in maniera elettronica dall'esercente, sarà il contribuente a dover essere in grado di portare documentazione a supporto (per esempio tramite estratto del conto corrente). Il consiglio è infine quello di "segnalare ai clienti la possibilità di partecipare alla lotteria presso il proprio esercizio".
Le criticità per farmacie e parafarmacie: codice lotteria vs codice fiscale
Farmacie e parafarmacie, va ricordato, rappresentano comunque un caso particolare: "in caso di spese per le quali il cittadino vuole usufruire di detrazione o deduzione fiscale (es. acquisto di un medicinale), non eÌ possibile partecipare alla lotteria. Pertanto, l'esercente non può registrare - per lo stesso documento commerciale - sia il codice fiscale sia il codice lotteria del cliente per preservare la riservatezza dei dati personali". Ecco gli esempi forniti dall'Agenzia: a) se il cliente acquista solo un prodotto non sanitario (es. crema di bellezza), può partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l'evidenza dell'operazione, del codice lotteria e del pagamento (totale) in elettronico; b) se il cliente acquista un medicinale e mostra la Tessera sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria, quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente; c) se il cliente acquista sia un medicinale sia un prodotto non sanitario e decide di mostrare la Tessera sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria.
I requisiti per partecipare all'estrazione
Chi può partecipare? Un elemento importante da ricordare è che possono partecipare alla lotteria solo i cittadini maggiorenni residenti in Italia. Sono ammessi tutti gli importi "uguali o maggiori di un euro" purché effettuati, come già indicato, con moneta elettronica. Al consumatore viene conferito "un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. L'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale". Va ricordato che sono esclusi gli acquisti effettuati online, quelli destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione, e, almeno per quanto riguarda la fase di avvio, anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche.
Nuovo tracciato: adeguamento dell'Rt va fatto entro 31 marzo
Secondo le informazioni diffuse dalla Agenzia delle Entrate, va ricordato che "entro il 31 marzo, il software di tutti gli Rt deve essere adeguato per trasmettere i dati dei corrispettivi con il nuovo tracciato (versione 7.0). Tale versione consente agli esercenti di gestire tutte le specifiche tipologie di operazioni commerciali (es. sconti, acconti, pagamenti con ticket, buoni monouso/multiuso ecc.) e trasmettere dati più puntuali ai fini della corretta liquidazione Iva".
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A cura di Redazione Farmacista33
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