Covid-19 e vaccini, scudo penale alle fasi finali. Un punto su norma e nodi aperti
Via libera dalla Camera al Dl di conversione del Decreto Covid che tra le misure contiene il cosiddetto scudo penale
Con 311 voti favorevoli, 47 contrari e due astenuti, via libera dalla Camera al Dl di conversione del Decreto Covid (D.L. 44/2021), che, tra le altre misure, contiene il cosiddetto scudo penale relativo alle vaccinazioni anti-Covid, che esclude la "punibilità" per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nel corso della campagna vaccinale in corso. Una norma che ha suscitato il dibattito all'interno della categoria, soprattutto in chi ha sottolineato l'esigenza, piuttosto, di un argine "per scongiurare l'avvio di procedimenti penali o civili". Vale la pena fare un punto.
Scudo penale per vaccini: dibattito ancora aperto
A tornare sul tema è un articolo pubblicato ieri su Sedivanews. Con tale misura, è l'analisi, "il legislatore ha voluto offrire garanzie volte a rassicurare il personale sanitario coinvolto in prima linea nello svolgimento di una delle attività su cui sono state e sono tuttora riposte maggiori speranze per contrastare l'epidemia". Va rilevato che "l'operatore sanitario è a tutti gli effetti esecutore di un atto sanitario vincolato, di cui tra l'altro abbiamo ancora poca conoscenza". In questo contesto, l'esigenza di "introdurre una norma così formulata sembra indice della necessità, da più parti avvertita, di scongiurare pericolose iniziative giudiziarie che possano in seguito rivelarsi affrettate o, ancor peggio, meramente pretestuose".
L'esperto: la protezione per chi somministra c'era già
Ma, per come è formulato, lo scudo è in grado di raggiungere davvero tale obiettivo? "Già precedentemente all'introduzione del cosiddetto Decreto Covid" continua l'analisi "il panorama legislativo forniva una protezione al personale che somministra i vaccini", senza quindi la "necessità di un qualunque scudo di responsabilità". Va considerato che "lo Statuto della responsabilità dei professionisti (così come disciplinato dagli art. 5, 6 e 7 della legge 24/2017) si fonda sul principio per il quale non può considerarsi responsabile chi si sia comportato correttamente e abbia diligentemente rispettato le linee guide e le buone pratiche assistenziali".
Sanitario tutelato dal rispetto delle indicazioni delle Autorità competenti
In particolare, "si evidenziano due nodi: a) il primo afferisce alla configurazione di un nesso causale tra l'inoculazione del vaccino e il sorgere di una patologia, dato che la causalità presuppone una ricostruzione eziologica molto stringente "al di là di ogni ragionevole dubbio" e non sicuramente una mera associazione temporale tra eventi; b) il secondo riguarda la necessità di ravvisare un comportamento colposo in capo al sanitario che ha somministrato il vaccino, e si tratta del presupposto necessario perché possa muoversi un rimprovero al soggetto agente. Nell'ipotesi in cui la responsabilità colposa dell'operatore sanitario sia a lui addebitabile a titolo di imperizia, la legge ne esclude la punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali". Al netto, quindi, "di eventuali errori di conservazione o somministrazione, qualora l'operatore sanitario si limiti a somministrare un vaccino approvato dalle autorità competenti e nel rispetto delle modalità prescritte, sembra remota ogni possibilità di fondare a suo carico un qualsiasi profilo di responsabilità".
Serve una misura contro l'avvio di procedimenti inopportuni
Ma, in realtà, "la ragion d'essere di uno scudo risiede" non tanto nel "prevenire forme di responsabilità", "quanto piuttosto nello scongiurare l'avvio di procedimenti penali o civile", e nell'"interposizione di un barrage all'avvio di iniziative giudiziarie inopportune". Si tratta, di fatto, di una "esigenza che neppure l'introduzione di tale scudo penale sembra essere in grado di soddisfare appieno".
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A cura di Redazione Farmacista33
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