Green pass in luoghi di lavoro, nuovi obblighi e regole per dipendenti e datori. Ecco cosa cambia dal 15 febbraio
Dal 15 febbraio cambiano le regole per i lavoratori. Chi ha oltre 50 anni dovrà dimostrare di essere vaccinato esibendo green pass aggiornato. Ecco gli obblighi per lavoratori e datori
Dal 15 febbraio cambiano le regole per i lavoratori. Chi ha oltre 50 anni dovrà dimostrare di essere vaccinato con tre dosi (o con due da meno di sei mesi) o guarito da meno di sei mesi, esibendo green pass aggiornato. Lo stabilisce il decreto legge 172 del 26 novembre 2021. Con l'impennarsi del picco di contagi di covid-19 il governo ha deciso di innovare la normativa sul green pass, in origine valida dal 15 ottobre 2021 al 30 marzo 2022, e ha imposto il green pass rinforzato ai cittadini sopra i 50 anni che accedano ai luoghi di lavoro. Chi è sotto i 50 anni potrà ancora presentare in ufficio il green pass base emesso a seguito di tampone negativo, molecolare valido 72 ore oppure antigenico valido 48 ore. La nuova disciplina che separa gli adempimenti di "senior" e "junior" entra in vigore il 15 febbraio e si estende fino al 15 giugno. Per inciso, lo stato di emergenza potrebbe terminare prima, cioè il 15 marzo, in relazione al trend della pandemia.
Gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro
Obblighi dei lavoratori - dipendenti, collaboratori, manutentori, fornitori e persino volontari e titolare d'esercizio dal 15 febbraio dovranno esibire green pass base o rinforzato e sottoporsi a richiesta ai controlli che i datori di lavoro sono chiamati ad attivare per quella data. Chi è sprovvisto di pass valido non può entrare in farmacia, e dopo quattro giorni anche non consecutivi in cui è verificata la non adeguatezza del documento, a partire dal 5° giorno sarà sospeso dal servizio e dallo stipendio, senza conseguenze disciplinari (non si arriva al licenziamento). Inoltre, per chi, over 50, non è in regola con le vaccinazioni o non è immunizzato scatta la sanzione che va dai 600 ai 1500 euro. Tale sanzione non scatta per gli under 50 non vaccinati. Questi ultimi continuano a presentarsi con il tampone, ma non sono esenti dalla sanzione di 100 euro che gli arriva con cartella esattoriale dell'agenzia delle entrate. Per chi esercita la professione di farmacista, come ricorda federfarma in una comunicazione di questi giorni, l'acquisizione della certificazione vaccinale non spetta al datore di lavoro ma è avocata all'ordine dei farmacisti provinciale che sospende il lavoratore sprovvisto di documento perché indebitamente non vaccinato. Obblighi dei datori di lavoro - i titolari dovranno incaricare per iscritto coloro che delegano ai controlli del pass nel proprio esercizio. Per chi è scoperto non verificare la validità dei green pass di dipendenti, fornitori, collaboratori la sanzione va dai 400 ai 1000 euro. I controlli non sono necessari ogni giorno ma si possono effettuare a campione. Da parte loro, i lavoratori possono anche consegnare al datore di lavoro una volta per tutte il green pass cartaceo senza dover essere controllati. Il sistema di verifiche implica che, oltre ad aggiornare l'app c-19 scaricata, il datore debba rendere un'informativa sul trattamento dei dati personali effettuato, adeguare il registro dei trattamenti ai fini della privacy, incaricare per iscritto i soggetti individuati per i controlli con l'app c-19 a lavoratori ed esterni.
Controlli per chi entra in farmacia
Obblighi degli utenti - non vanno controllati invece ai fini del "pass" gli utenti della farmacia: potranno continuare ad entrare senza green pass. Il motivo è che devono poter ricevere i farmaci o servizi sanitari di cui hanno bisogno. Tuttavia, differentemente da come è previsto dal decreto-legge 172 per supermercati e grande distribuzione, potranno acquistare anche beni non essenziali e il resto dei prodotti della farmacia. Mentre, per accedere ai servizi alla persona non rientranti nell'esercizio della farmacia (cabina estetica, tatuaggi), è necessario esibire il Green pass.
Le esenzioni: in digitale controllabili con l'App C19
Esenzioni dal vaccino - l'obbligo di green pass rinforzato non si applica a chi possiede un certificato emesso o dal medico vaccinatore o dal suo medico di famiglia. Dal 7 febbraio scorso però, in base al decreto della presidenza del consiglio dpcm 4 febbraio 2022 e al successivo comunicato 5 del ministero della salute, i certificati di esenzione possono essere emessi solo in modalità digitale. C'è tempo fino al 27 di febbraio per emettere i nuovi e per cambiare i vecchi certificati cartacei; questi ultimi non saranno più validi dal 28 febbraio; in pratica anche per le esenzioni vaccinali come per le vaccinazioni da marzo ogni verifica passerà attraverso l'app elettronica c-19 che tutti i datori di lavoro sono chiamati a scaricare. Sempre il titolare deve adibire il lavoratore a mansioni diverse -meglio se previo parere del medico competente- o allo smart working, regime quest'ultimo che scadrà alla fine dell'emergenza, prevista sulla carta entro il 31 marzo. Se si è esenti e per un disguido si riceve una cartella dell'agenzia delle entrate ci sono 10 giorni di tempo per comunicare all'asl la regolarità della propria posizione e l'asl ha altri 10 giorni per controdedurre. Le somme incamerate dall'agenzia confluiscono nel fondo nazionale per le emergenze.
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A cura di Redazione Farmacista33
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