Rev, definiti gli obblighi. Indicazioni operative e ultime modifiche dal Ministero
La dematerializzazione della ricetta veterinaria: una recente circolare del Ministero passa in rassegna le diverse casistiche relative a prescrizione, approvvigionamento e scorta
La dematerializzazione della ricetta veterinaria ha visto man mano ampliare il suo ambito di applicazione, con, da ultimo, l'estensione anche alle prescrizioni di medicinali - galenici compresi - contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope a eccezione di quelli compresi nella tabella dei medicinali sezione A. A ricapitolare le indicazioni operative è una recente circolare del Ministero che passa in rassegna le diverse casistiche relative a prescrizione, approvvigionamento e scorta.
Rev: ampliata la dematerializzazione. Le ultime modifiche
È soprattutto il D.Lgs. 136/2022 a introdurre novità in merito alla Rev, prevedendo, in particolare, a partire dal 27 settembre, la dematerializzazione della prescrizione veterinaria per i medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope inclusi nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui al DPR 309/90. A essere comprese nella dematerializzazione sono anche le prescrizioni veterinarie di preparazioni galeniche magistrali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope delle medesime sezioni. Mentre, come si ricorderà, continuano a rimanere esclusi i medicinali compresi nella tabella dei medicinali sezione A, per i quali resta necessaria la ricetta cartacea. Dal Ministero della salute, sono state diffuse, con circolare del 29 settembre, indicazioni operative che hanno modificato quanto in precedenza comunicato. A emergere, in sostanza, è che devono essere effettuate con la REV tutte le prescrizioni veterinarie per scorta di medicinali stupefacenti e psicotropi compresi nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E. In particolare, come sottolineato da Federfarma in una recente comunicazione, riguardo alla "prescrizione medico-veterinaria per scorta di tali medicinali eÌ stato eliminato il riferimento che limitava gli obblighi alle sole strutture non zootecniche e attività zooiatrica. Conseguentemente, sono dematerializzate tutte le prescrizioni veterinarie per scorta di medicinali stupefacenti e psicotrope compresi nelle sezioni D ed E".
Dalle scorte all'approvvigionamento: le indicazioni operative
Le disposizioni normative introdotte dal nuovo decreto, a ogni modo, prevedono poi anche la dematerializzazione delle richieste di approvvigionamento, da parte dei medici veterinari e dei direttori sanitari, di medicinali stupefacenti delle sezioni A, B e C. Come ricapitolato di recente da Fofi, a essere ricompresi nei dati che dovranno confluire nella Rev ci sono anche quelli "derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento. Mentre i dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo Vetinfo.it".
Gli obblighi per dispensazione e registrazione
Secondo quanto indicato dal Ministero, "il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) recepisce gli aggiornamenti con regole informatiche utili a supportare i medici veterinari nella corretta attuazione delle previsioni (per esempio tipologie di prescrizioni e/o di richieste di approvvigionamento per le diverse sezioni, termini di validità, ripetibilità, e così via.), che rimangono invariate. Relativamente, invece, agli obblighi collegati alla dispensazione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope" il Ministero "rimanda alle disposizioni del DPR 309/90 e alle indicazioni regionali/provinciali, fermi restando gli obblighi di registrazione tramite il Sistema Informativo Nazionale. A tal proposito, anche i distributori registrano in esso l'evasione dell'ordine di acquisto collegato alle richieste di approvvigionamento. Nessuna modifica interviene, al momento, nell'alimentazione della Banca dati centrale della tracciabilità del farmaco (BDC). Con successivo provvedimento saranno fornite le indicazioni che, attraverso l'integrazione dei due sistemi, consentiranno di introdurre semplificazioni operative".
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A cura di Simona Zazzetta
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