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30 Marzo 2023

Rev e sostituzione farmaco, tra regole e assenso del veterinario. Vademecum con esempi e casistiche


Come si effettua una sostituzione del medicinale veterinario prescritto tramite Rev? A rispondere è la Fofi con un punto sulle casistiche. Ecco come procedere


Il farmacista può effettuare la sostituzione del medicinale veterinario prescritto tramite Rev per urgenza di inizio della terapia, qualora non sia immediatamente disponibile, e per ragioni di convenienza economica, con un equivalente. Lo ricorda, intervenendo a seguito di alcune segnalazioni, la Fofi, che fa anche il punto sulle casistiche in cui è necessario l'assenso del veterinario.

Sostituzione medicinale veterinario: quando è possibile e quando serve l'assenso

Sono due le fattispecie previste dalla norma nell'ambito delle quali il farmacista può effettuare la sostituzione del medicinale veterinario, fa il punto la Fofi in un vademecum appena diffuso: la prima è "la sostituzione, per urgenza di inizio della terapia, qualora il medicinale prescritto non sia immediatamente disponibile". La norma in questo caso prevede "l'assenso del veterinario che deve essere regolarizzato, mediante una comunicazione da sottoscrivere e consegnare al farmacista". Accanto a questa casistica, c'è poi "la sostituzione del medicinale prescritto con generico per ragioni di convenienza economica". In questo caso, "deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione". L'assenso del veterinario, per tale fattispecie, non è previsto dalla norma, ma c'è tuttavia un elemento da considerare: al momento, non risulta ancora ultimato "l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, da parte del Dicastero" e, in questa situazione, i farmacisti si trovano "nell'impossibilitaÌ di identificare un medicinale veterinario generico". Pertanto, "con l'entrata in vigore della REV", è stata formulata "una regola informatica che prevede l'assenso da parte del medico veterinario prescrittore anche in presenza di sostituzione con medicinale generico". L'assenso, a ogni modo, "deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi alla data di dispensazione del medicinale, ma, in considerazione della modalità informatizzata, eÌ auspicabile la sua regolarizzazione nel minor tempo possibile. Per agevolare la possibile sostituzione del farmaco da parte del farmacista e la corretta gestione del medicinale, la REV eÌ stata completata con il campo relativo al numero di telefono del veterinario o della struttura".

Come gestire i casi di mancato assenso nei tempi e di rifiuto

Ma cosa succede nel caso in cui l'assenso non pervenga? "La mancanza di regolarizzazione dell'assenso da parte del medico veterinario equivale a un accoglimento della richiesta. Qualora, infatti, l'assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione".

Alcuni esempi di situazioni in cui il farmacista può procedere

Resta da capire quali siano "le situazioni che non richiedono l'assenso telefonico del medico veterinario". Al riguardo vengono ripercorsi alcuni esempi individuati dal Ministero anche "al fine di uniformare le attività sul territorio". Un primo esempio riportato riguarda la "prescrizione di soluzioni perfusionali, quali soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III, e così via. In questo caso, è possibile effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare, purché abbia la medesima composizione quali-quantitativa". C'è poi la casistica relativa ai "medicinali veterinari da importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia, ma acquistati in un altro Stato membro, ri-etichettati e venduti sul mercato italiano: la sostituzione eÌ considerata lecita, purché l'acquirente sia informato sull'eventuale differenza di prezzo". Laddove poi vi sia "prescrizione di un medicinale umano in deroga (ai sensi degli artt. 10 e 11), la sostituzione eÌ possibile con il corrispondente medicinale generico secondo le stesse modalità previste dalla normativa relativa ai medicinali per uso umano".
Un ultimo focus riguarda l'indisponibilità sul mercato della confezione di medicinale prescritta: "Il farmacista, dopo aver accertato la reale indisponibilità, può consegnare la confezione con il numero di unitaÌ posologiche più vicino a quello prescritto, informando di questo l'acquirente". La stessa procedura può avvenire in caso di carenze, dove "in casi eccezionali, i farmacisti che non possano reperire il medicinale veterinario in tempi ragionevoli, possono proporre all'acquirente la dispensazione del medicinale stesso in confezioni diverse per unitaÌ posologiche, adeguate a coprire la durata della terapia, informandolo in caso di prezzo superiore". Mentre "la richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, con uno con la stessa forma farmaceutica, ma diverso dosaggio, esclusivamente per questioni di maggiore economicità non eÌ considerata lecita trattandosi di uno scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso".

L'invito da ultimo è quello di "procedere, in tutti i casi in cui eÌ consentito, alla sostituzione del medicinale tramite il portale, evitando di chiedere al paziente la presentazione di una nuova prescrizione" e di "rivolgersi, se necessario, al veterinario prescrittore".

Francesca Giani

TAG: FARMACI VETERINARI, FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI FARMACISTI - FOFI, SOSTITUZIONE TERAPEUTICA

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