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28 Novembre 2023

Servizio notturno farmacie: modalità e retribuzione dipendenti. Un punto su casistiche e previsioni del Ccnl

Circa 1.800 le farmacie aperte di notte sul territorio nazionale, ma sono in molti, come emerge anche dai social, a interrogarsi su quali siano modalità di funzionamento e importi previsti

di Francesca Giani


Servizio notturno farmacie: modalità e retribuzione dipendenti. Un punto su casistiche e previsioni del Ccnl

Secondo la recente mappatura sono circa 1.800 le farmacie aperte di notte sul territorio nazionale, ma sono in molti, come emerge anche dai social, a interrogarsi su quali siano modalità di funzionamento e importi previsti. A tornare sul tema è un recente approfondimento dei consulenti del lavoro dello Studio Legale Bacigalupo-Lucidi, focalizzato, in modo particolare, sulle previsioni contrattuali.

Servizio notturno volontario o a turnazione: il riferimento contrattuale
Un primo aspetto sottolineato è che il “servizio notturno è quello prestato dalla farmacia tra l’ora di chiusura serale e quella di apertura mattutina, generalmente stabilite dal Comune; può essere espletato sia volontariamente – anche se, soprattutto nelle grandi città, si registra una flessione  – sia per turno, vale a dire a rotazione tra le farmacie dello stesso Comune”.
Per quanto riguarda le indicazioni, queste sono contenute “nell’articolo 21 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata”: a essere previsto, nello specifico, è che “il servizio notturno, oltre che con la normale retribuzione, venga compensato” ulteriormente.
In particolare, c’è una distinzione: “per il servizio effettuato a porte/battenti aperti ininterrottamente per l’intero orario notturno, compreso quindi tra l’ora di chiusura serale e quella di apertura mattutina” si applica il seguente schema:
- per le prime 8 ore, viene riconosciuta la maggiorazione del 20% della quota oraria normale;
- per le ore successive, cioè dalla nona ora in poi, la maggiorazione, ai sensi dell’art. 58, di un ulteriore 20% della quota già maggiorata - sempre del 20%.

Servizio a battenti chiusi e a battenti aperti: differenze retributive
In relazione, invece, “al servizio a porte/battenti chiusi e per tutto il periodo notturno, come sopra definito, e sempre con la presenza di un farmacista all’interno dell’esercizio tenuto a rispondere a ogni singola chiamata” lo schema è il seguente:
- per le prime 8 ore, è prevista la maggiorazione del 16% della quota oraria normale;
- per le ore successive, cioè dalla nona ora in poi, la maggiorazione, ai sensi dell’art. 58, è di un ulteriore 10% della quota già maggiorata - del 16%.
Laddove invece la farmacia propenda “per il servizio misto, cioè a porte/battenti aperti fino a un certo orario e a porte/battenti chiusi per le ore successive - sempre con l’obbligo della permanenza in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere a ogni chiamata, nella fascia oraria in cui il servizio è a battenti chiusi - si applicheranno entrambi gli schemi retributivi già indicati, in relazione alle ore espletate in una modalità o nell’altra. 

Quando il lavoratore ha facoltà di scegliere se prestare o meno il servizio notturno
In un altro approfondimento, da parte degli esperti è stato affrontato un altro tema riguardante le casistiche in cui i lavoratori possono “esprimere il dissenso al lavoro notturno – per farlo sarà comunque necessario inviare una lettera o una pec entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione”: “la norma cardine in merito al lavoro notturno è l’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 66 del 2003, il quale prevede innanzitutto il divieto assoluto di adibire le donne in gravidanza al lavoro, dalle 24 alle 6, a decorrere dalla data dell’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino. Lo stesso comma poi prevede che non sono obbligati a prestare lavoro notturno anche la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni”; così come ciò vale anche nel caso di adozione o affido, “nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età”. Oltre a queste casistiche, viene poi indicato anche la “lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche.
 

TAG: FARMACISTI, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL), LAVORO, FARMACIE NOTTURNE, FARMACIE

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