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01 Agosto 2024Nella gestione delle ferie non mancano dubbi da parte di collaboratori e titolari sul periodo minimo annuale di cui si può fruire, sul conteggio dei giorni nella settimana lavorativa. Ma anche riconoscere un periodo di ferie maggiore rispetto a quanto previsto dal Ccnl. Alcuni chiarimenti dai consulenti

Il periodo estivo - ma non solo - è particolarmente delicato per la gestione delle ferie e non mancano dubbi da parte di collaboratori e titolari. Qual è il periodo minimo annuale di cui si può fruire? Come vengono conteggiati i giorni all’interno della settimana lavorativa? È possibile per un titolare riconoscere ai dipendenti un periodo di ferie maggiore rispetto a quanto previsto dal Ccnl? A fare il punto, l’ultimo approfondimento di Sedivanews dello Studio Bacigalupo Lucidi.
Uno dei temi su cui collaboratori e titolari richiedono più spesso delucidazioni è il numero di giorni di ferie che spettano: la normativa generale stabilisce che il lavoratore ha diritto a quattro settimane, le prime due da fruire entro l’anno di maturazione, le seconde due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. A fornire però le specifiche per i lavoratori della farmacia privata è il Ccnl che nel dettaglio prevede 26 giorni di ferie l’anno e che porta da 18 a 24 i mesi entro cui è necessario usufruire delle seconde due settimane di ferie maturate. In merito alle modalità di fruizione, specifica Sedivanews, "almeno due settimane di ferie devono essere godute consecutivamente, se richieste dal lavoratore durante l’anno di maturazione".
Ma è possibile per un titolare riconoscere ai dipendenti un periodo maggiore? "L’articolo 2109 del Codice Civile e l’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003" si legge nell'approfondimento "stabiliscono che i lavoratori dipendenti hanno diritto a un periodo minimo annuale di ferie retribuite. Fermo restando, tuttavia, il rispetto delle disposizioni di legge e del contratto collettivo applicabile, nulla impedisce al datore di lavoro di concedere ai dipendenti un periodo di ferie maggiore attraverso un regolamento aziendale che ha natura evidentemente negoziale. La Suprema Corte ha chiarito che questi regolamenti aziendali non perseguono meri interessi individuali, ma mirano a uniformare la disciplina dei rapporti di lavoro all’interno dell’azienda e, pertanto, essi operano con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, incidendo sui singoli rapporti individuali con pari forza vincolante".
Un altro aspetto che di frequente è al centro dell'attenzione riguarda le modalità di conteggio: per quanto concerne il Ccnl delle farmacie private - ma la situazione è analoga nel contratto del commercio -, al fine del computo delle ferie, la settimana viene considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato compreso. Questo indipendentemente dalla distribuzione settimanale dell’orario di lavoro e anche qualora il lavoratore svolgesse l’attività su 5 giorni. Dal computo sono comunque escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali.
Infine, per quanto riguarda la maturazione delle ferie, “questa avviene in dodicesimi e sulla base dei mesi di lavoro prestato. Il rateo mensile tiene conto della frazione di giorni superiore a 15 e questo ha un peso soprattutto in riferimento all’inizio o alla cessazione del rapporto di lavoro. Se per esempio l’assunzione avviene il 18 del mese, il rateo non viene maturato. Va detto poi che ci sono assenze che fanno maturare il rateo di ferie, quali la maternità, la malattia, le ferie stesse, ed altre che non lo consentono, come per esempio la maternità facoltativa, l’aspettativa, l’assenza ingiustificata. Anche il part time ha diritto allo stesso periodo di ferie in termini di giorni: la differenza rispetto al full time riguarda la retribuzione, che va rapportata all’orario di lavoro (se al 50% o altro). Va ricordato poi che la malattia che dovesse insorgere durante il periodo sospende le ferie, che saranno riprese al termine della malattia stessa.
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