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18 Settembre 2024

Lavoro e qualità della vita, dal Ccnl gli strumenti a sostegno dei dipendenti. Le modalità per utilizzarli

Nel contratto nazionale delle farmacie son inseriti degli strumenti che possono contribuire a migliorare il bilancio lavoro e qualità della vita: dall'Ente bilaterale Ebifarm al Fasifar, il fondo sanitario integrativo, ecco chi può beneficiarne e le modalità per accedervi

di Francesca Giani


Lavoro e qualità della vita, dal Ccnl gli strumenti a sostegno dei dipendenti. Le modalità per utilizzarli

È partita da inizio settembre la possibilità di accedere al contributo alla genitorialità - per il quale ci sono già richieste -, la seconda prestazione, insieme al sostegno economico in favore dell’assistenza alla non autosufficienza già operativo da maggio, stabilita per il 2024 da Ebifarm, l’Ente bilaterale previsto dal Ccnl. Ecco chi può beneficiarne e le modalità per accedervi. 

Welfare: attivi i due contributi previsti da Ebifarm per il 2024. I requisiti per accedervi

L'Ente bilaterale, costituito da Federfarma e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, è un istituto contrattuale che, con lo scorso rinnovo, è stato previsto anche nel settore delle farmacie ed è entrato nella piena operatività nell’ultimo periodo. Per il 2024 sono state stabilite, in particolare, due prestazioni, che sono già accessibili. La prima, attiva da maggio sino al 31 dicembre 2024, prevede un contributo per l’assistenza alla non autosufficienza. Il contributo è stabilito in 400 euro ed è erogabile una sola volta nel corso dell’anno di riferimento. Due sono le categorie a cui è corrisposto: 
a) lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’assistenza prestata in favore di una persona con disabilità in situazione di gravità (legge n. 104/1992, art. 3 comma 3), anche ricoverata a tempo pieno, che sia coniuge; parte di un’unione civile; convivente di fatto; parente di primo grado;
b) lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, per l’assistenza prestata in favore di una persona - coniuge; parte di un’unione civile; convivente di fatto; parente di primo grado - con invalidità civile riconosciuta al 100%.

Supporto alla genitorialità e asilo nido: le indicazioni per fare domanda

Al centro della seconda prestazione c’è, come anticipato, il supporto alla genitorialità: la possibilità di presentare la domanda è partita da inizio settembre sino al 30 giugno 2025. In questo caso si prevede un riconoscimento di 250 euro per la frequenza di uno o più figli all'asilo nido.
In entrambi i casi, requisito principale per beneficiarne è essere in possesso di un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro.
Per ottenere l’aiuto, i lavoratori interessati devono compilare una domanda, utilizzando esclusivamente la procedura online dal sito Ebifarm. È essenziale che venga allegata tutta la documentazione richiesta per garantire che la domanda sia completa e possa essere valutata. Le domande saranno esaminate seguendo l'ordine cronologico di arrivo e il pagamento sarà effettuato, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione. 

Modalità di finanziamento e versamenti: le previsioni

Va detto che entrambi i contributi sono erogabili - nel rispetto del Regolamento e dei limiti di spesa stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo - esclusivamente in favore dei dipendenti delle farmacie in regola con i versamenti. Nello specifico, la quota contrattuale di servizio è stata fissata nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e altrettanto del lavoratore. In attesa, dell’attivazione del sistema di riscossione tramite convenzione INPS (sistema F24), è stato previsto un periodo transitorio e, in questa fase, è stato stabilito un valore convenzionale di due euro al mese per quattordici mensilità, di cui un euro a carico del datore di lavoro e uno a carico del lavoratore. Si tratta di un contributo che è da trattenersi mensilmente e da versarsi cumulativamente, con cadenza semestrale. Secondo il CCNL “il datore che ometta il versamento delle quote è tenuto a corrispondere al lavoratore con la medesima decorrenza un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale”.

Sanità integrativa: i chiarimenti di Fasifar e le coperture per farmacisti e non farmacisti

L’altro istituto contrattuale, introdotto per la prima volta con l’ultimo rinnovo, riguarda Fasifar, il fondo sanitario integrativo, che garantisce l'erogazione delle prestazioni assistenziali tramite Unisalute. Nel dettaglio, per quanto riguarda i lavoratori, il Piano sanitario prevede due diverse coperture: la copertura integrativa ad EMAPI/ENPAF per i dipendenti farmacisti e la copertura a primo rischio per i dipendenti non farmacisti.
Le prestazioni sanitarie possono essere richieste in modalità rimborso, laddove previsto, e in modalità diretta, nelle strutture sanitarie convenzionate. Per quanto riguarda il contributo, non computabile nel Tfr, è a carico del datore di lavoro ed è pari a 13 euro per dodici mensilità. Il versamento da parte delle farmacie avviene con quote semestrali che vanno effettuate per singolo dipendente assunto. 

TAG: CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL), LAVORO, FONDI INTEGRATIVI, QUALITà DELLA VITA

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