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25 Luglio 2025Il Codice Deontologico prevede l'obbligo di indossare correttamente camice bianco, distintivo professionale e tesserino identificativo durante l’attività in farmacia e in parafarmacia. Si tratta di strumenti essenziali per garantire trasparenza verso il cittadino e tutelare la professione. Il mancato rispetto può comportare sanzioni disciplinari, penali e amministrative

Indossare correttamente il camice bianco, il distintivo professionale e il tesserino identificativo non è una mera formalità, ma un obbligo sancito dal Codice Deontologico del Farmacista (art. 7) e un presidio fondamentale per la tutela del cittadino. Il mancato rispetto di questa norma espone i professionisti, in caso di controlli da parte dei Nas, a sanzioni disciplinari, penali e pecuniarie. A ricordarlo è una recente comunicazione dell’Ordine dei Farmacisti di Bari-Bat, in risposta a diverse segnalazioni ricevute.
Il camice bianco – sottolinea l’Ordine - è un elemento distintivo obbligatorio per i farmacisti che esercitano la professione in pubblico, insieme al distintivo professionale e a un tesserino identificativo contenente informazioni personali e di iscrizione all'Albo. Questo insieme di identificativi è una prerogativa esclusiva dei farmacisti e garantisce al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista, unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.
L’Ordine richiama la norma deontologica, art. 7 del Codice del farmacista, dedicata a “Distintivo professionale e camice bianco” che in primo luogo stabilisce che “nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico, il farmacista ha l’obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo”.
I tirocinanti sono tenuti a indossare almeno camice e tesserino con l’indicazione del loro status mentre il distintivo professionale “quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall’Ordine territorialmente competente” può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all’Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
Il tesserino in caso di cancellazione dall’Albo dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
Il rispetto di queste regole deve essere curato dal direttore di farmacia pubblica o privata e da farmacista responsabile della parafarmacia. Se le disposizioni non vengono osservate dalla proprietà della farmacia o parafarmacia, queste due figure professionali devono segnalare l’irregolarità all’Ordine.
Il personale non farmacista (commessi/addetti alla vendita e magazzinieri) se presente in farmacia, deve invece indossare un camice di colore diverso da quello dei Farmacisti, tale che lo renda facilmente e inequivocabilmente distinguibile dai Farmacisti iscritti all’Albo. Questo perché non si crei “confusione nell’utenza” e pertanto si eviti “l’esercizio abusivo della professione da parte di personale NON abilitato” reato previsto dal Codice penale all’art. 348: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”)”.
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