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27 Maggio 2026

Ferie dipendenti farmacie: gestione residui e ricadute organizzative. Le indicazioni operative

Per le farmacie private il termine per la fruizione delle ferie residue non coincide con quello previsto dalla disciplina generale. Dalle scadenze fissate dal Ccnl all’anticipo contributivo, fino alle sanzioni e alla possibilità di programmare ferie d’ufficio, ecco cosa deve sapere il titolare nella gestione del personale.

di Simona Zazzetta


Ferie dipendenti farmacie: gestione residui e ricadute organizzative. Le indicazioni operative

Le ferie residue dei dipendenti restano un nodo operativo nella gestione del personale in farmacia, soprattutto per quanto riguarda termini di fruizione, obblighi contributivi e possibili sanzioni. Nel settore delle farmacie private, infatti, alla disciplina generale prevista dalla normativa sull’orario di lavoro si affiancano le disposizioni del Ccnl, che incidono direttamente sulle scadenze da rispettare e sulla gestione delle ferie non godute. A fare il punto è l’analisi dello Studio legale Bacigalupo-Ludici pubblicata da Sedivanews, che chiarisce le conseguenze della mancata fruizione entro i termini previsti e i margini di intervento del datore di lavoro nella programmazione delle ferie.

Il quadro normativo e le scadenze per fruizione ferie: leggi e Ccnl

Nel ricostruire il quadro normativo, lo Studio legale Bacigalupo-Ludici ricorda che l’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003, che recepisce la direttiva europea sull’orario di lavoro, riconosce al lavoratore “un periodo minimo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane l’anno”. La norma prevede inoltre che almeno due settimane vengano godute nell’anno di maturazione, mentre le restanti devono essere fruite entro i 18 mesi successivi, “quindi entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di maturazione”.

Per le farmacie private, tuttavia, il termine ordinario previsto dalla normativa generale viene esteso dal Ccnl del settore. Come evidenzia lo Studio legale, “i 18 mesi sono, nel settore farmacie, diventati 24 per il disposto dell’art. 27 del CCNL per i dipendenti da farmacia privata”, con la conseguenza che “la farmacia deve considerare come termine di scadenza quello del 31 dicembre del secondo anno successivo”.

Applicando questa previsione, per esempio a ferie maturate nel 2024, il termine per la fruizione delle settimane residue “scade non il prossimo 30 giugno 2026, ma il successivo 31 dicembre”. Si tratta, sottolinea ancora lo Studio, di “un termine tassativo previsto dalla legge” da considerare nella programmazione dei turni e delle assenze del personale.

Anticipo contributivo, sanzioni e rischi per il Durc

La mancata fruizione delle ferie entro i termini previsti, ricorda lo studio legale non comporta soltanto un’irregolarità formale, ma può avere conseguenze contributive ed economiche dirette per il datore di lavoro.

Anticipo contributivo. In caso di ferie non godute entro la scadenza prevista dalla legge o dal Ccnl applicato in farmacia, il titolare è tenuto a versare all’Inps “i contributi previdenziali calcolati sull’importo corrispondente alle ferie maturate e non godute”. Si tratta del cosiddetto anticipo contributivo, che deve essere versato nel mese successivo alla scadenza. Applicando il meccanismo, per esempio, alle ferie maturate nel 2024 e non ancora fruite entro il termine previsto dal contratto di settore, lo Studio evidenzia che il versamento dovrà avvenire nel gennaio 2027, “con pagamento entro il 20 febbraio”, determinando un aumento dell’imponibile previdenziale pari al valore economico delle ferie residue. L’obbligo, precisano i legali, riguarda non solo il periodo minimo legale di quattro settimane, ma anche le eventuali ferie contrattuali rimaste non godute.

Sanzioni amministrative. Accanto agli aspetti contributivi si aggiungono le sanzioni amministrative previste in caso di mancato rispetto dei termini di fruizione. Secondo quanto ricostruito dallo Studio legale, gli importi “possono essere tutt’altro che simbolici”: si va da 120 a 720 euro per le violazioni che coinvolgono il singolo lavoratore.

Le sanzioni aumentano inoltre nei casi che interessano più dipendenti o si protraggono nel tempo. Lo Studio evidenzia infatti che gli importi possono salire da 480 a 1.800 euro quando la violazione riguarda più di cinque lavoratori oppure si ripete per almeno due anni consecutivi, fino ad arrivare a una fascia compresa tra 960 e 5.400 euro nelle situazioni considerate più gravi.

Sospensione del Documento unico di regolarità contributiva. Nelle situazioni più rilevanti, la violazione può avere ripercussioni anche sulla regolarità contributiva della farmacia. Lo Studio legale segnala infatti che, “laddove la violazione interessi più del 20% del personale”, può scattare “la sospensione del DURC per tre mesi”.

Ferie legali e ferie contrattuali: quando si possono monetizzate

Esiste inoltre una distinzione tra ferie legali e ferie contrattuali, in riferimento alla possibilità di monetizzarle. 

Le ferie corrispondenti al periodo minimo previsto dalla legge (“ferie legali”), pari a quattro settimane annue, “non possono essere sostituite da un’indennità economica finché il rapporto di lavoro è in corso”, evidenzia lo Studio. Il principio deriva dall’articolo 36 della Costituzione, che considera le ferie “un diritto irrinunciabile del lavoratore”, mentre la normativa vigente esclude la possibilità di monetizzarle durante il rapporto di lavoro.

Diverso, invece, il regime delle ferie contrattuali, cioè previste dal Ccnl delle farmacie private. Lo Studio legale ricorda infatti che l’articolo 26 del Ccnl riconosce ai dipendenti “26 giorni lavorativi annui”, quindi un periodo superiore rispetto al minimo legale. Proprio per questo, “le ferie contrattuali, differentemente da quelle legali, possono essere monetizzate”, fermo restando il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali sulle somme eventualmente corrisposte.

Ferie d’ufficio: legittimo pianificare

Nella gestione delle ferie residue, il datore di lavoro può intervenire direttamente nella programmazione dei periodi di assenza, soprattutto quando si avvicinano le scadenze previste dalla normativa e dal contratto collettivo. Lo Studio sottolinea innanzitutto la necessità di verificare la posizione dei singoli dipendenti, distinguendo tra chi ha beneficiato di assenze “protette” (maternità o congedi), che comportano uno slittamento dei termini, e chi invece è tenuto a fruire delle ferie entro la scadenza ordinaria.

Per questi ultimi, evidenzia lo Studio, “il datore di lavoro è pienamente legittimato a pianificare d’ufficio i periodi di ferie nel caso in cui il dipendente non provveda spontaneamente”, fermo restando il rispetto delle esigenze organizzative della farmacia e delle disposizioni del contratto collettivo. A questo proposito viene richiamato l’articolo 27 del Ccnl delle farmacie private, secondo cui “è facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie normalmente dal maggio all’ottobre in funzione delle esigenze della farmacia e sentiti i lavoratori”.

Fonte:

https://www.piazzapitagora.it/

ph.cr. magnific

TAG: FERIE, FARMACIE, CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO (CCNL)

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