Governo
24 Ottobre 2023 La bozza circolante della Manovra per il 2024 contiene 91 articoli, tutto il titolo VI è dedicato alla sanità, con le novità su farmaci e farmacie. Entro la fine della settimana sarà inviata in Parlamento

Crescita del Fondo sanitario nazionale di 3 miliardi più altri 2,3 previsti dalla precedente finanziaria: questa la novità chiave della Manovra che ha iniziato l’iter in Parlamento. Tutto il titolo VI della bozza – articoli da 42 a 51 - è dedicato alla sanità. Accanto alle misure per incentivare i tagli alle liste d’attesa e a quelle molto ingenti previste per il rinnovo di contratti di comparto e dirigenza del Servizio sanitario e delle convenzioni dei medici del territorio, spiccano due interventi sulla farmaceutica. Uno è la modifica ai tetti di spesa, l’altro è la rivoluzione nella remunerazione delle farmacie convenzionate.
Modificati i tetti di spesa
All’articolo 44 (provvisorio) del dispositivo si legge che, fermo restando il valore complessivo della spesa per medicinali pari al 15,3% della spesa sanitaria, il tetto per acquisti diretti nel ’24 sale all'8,6% e scende di conseguenza al 6,7% il limite per la spesa farmaceutica convenzionata. Resta invece dello 0,20% il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali. All’articolo 45 le novità chiave.
Per prima cosa, si amplia il novero dei farmaci di fascia A acquistati dalle Asl e dispensati in farmacia che oggi si trovano solo in ospedale. Per "favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità", entro il 30 marzo 2024, e poi con cadenza annuale, l’Aifa aggiornerà “il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PH/T) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT (di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni) alla classe A (articolo 8 comma 10, della legge 537 del 23 dicembre 1993).
La stessa Agenzia del Farmaco aggiornerà l’elenco vincolante dei medicinali del Prontuario Ospedale/territorio non coperti da brevetto assegnabili alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
La nuova remunerazione delle farmacie
Sempre all’articolo 45, cambia il dispositivo degli sconti a beneficio del Servizio sanitario nazionale per i farmaci da esso rimborsati, previsto nel decreto legge 95/2012 all’articolo 15 comma 2 convertito nella legge 135 del 7 agosto 2012. Nell’ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del SSN, senza modifiche al prezzo dei prodotti al pubblico, “dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie attuale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, cosi determinate:
a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza”.
Per confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute:
a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00.
b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00
c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00;
Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di fascia A ed equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), dal 1° marzo 2024 cessa l’applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito dalla legge 662 del 1996 articolo 1, comma 40;
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 (pay-back delle farmacie);
c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202 (sconto ulteriore a carico del produttore per i prodotti rimborsabili venduti in farmacia);
d) sconto ulteriore trattenuto alle farmacie (ma non alle rurali sussidiate) dell’1,82% di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
Stop a remunerazione aggiuntiva
Per verificare periodicamente la sostenibilità economica delle previsioni di spesa, con decreto del Ministero della salute nasce un tavolo tecnico che, dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo partecipano i rappresentanti dei Ministeri di Salute ed Economia, dell’Aifa e della Conferenza Stato-Regioni oltre che delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. Ai partecipanti non spettano compensi od altri emolumenti comunque denominati.
Dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni sulla remunerazione aggiuntiva delle farmacie di cui all’articolo 1, commi 532, 533 e 534 dell’ultima Finanziaria (legge 197 del 29 dicembre 2022). Per garantire l’uniformità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge (circa febbraio 2024) il Ministero della salute, sentita l’Agenzia del farmaco predisporrà linee guida dirette a definire modi e tempi per aggiornare i prontuari terapeutici regionali.
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