farmacia dei servizi
23 Aprile 2025Il TAR Sicilia ha sancito la piena legittimità dei provvedimenti regionali sulla sperimentazione della "Farmacia dei Servizi", tranne che per l’utilizzo di locali esterni separati dalla sede farmaceutica per l’erogazione di prestazioni sanitarie.
Il Tar Sicilia ha riconosciuto il ruolo mutato della farmacia dando piena legittimità ai provvedimenti della Regione sulla sperimentazione della "Farmacia dei Servizi" che nulla sottrae o sovrappone alle attività professionali svolte dai laboratori di analisi, ma ha ritenuto non legittimo l’utilizzo dei locali esterni alla farmacia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. È quanto il tribunale ha sancito con 4 sentenze gemelle (n. 882/2025, 883/2025, 884/2025, 885/2025), pubblicate il 22 aprile 2025, con cui ha accolto solo in parte il ricorso proposto da Federbiologi e da alcune strutture convenzionate, con l’intervento ad adiuvandum dell’ordine dei biologi della Sicilia. A dare una lettura di quanto stabilito dai giudici è una nota della Fofi che intervenuta "ad opponendum" per tutelare il nuovo ruolo sanitario della professione
Il contenzioso nasce dai ricorsi contro i provvedimenti della Regione sulle nuove funzioni affidate alle farmacie sostenendo che violano la normativa in materia di autorizzazioni sanitarie e competenze professionali, in particolare consentendo l'erogazione di servizi come telemedicina, holter cardiaco, ECG, spirometria e test autodiagnostici in ambienti non controllati. Nel processo si sono costituiti gli Ordini provinciali dei farmacisti siciliani.
Nella 4 sentenze, il Tar ha rigettato quasi integralmente le motivazioni proposte dai ricorrenti condividendo quanto esposto dalla Fofi, riconoscendo il ruolo mutato delle farmacie, che oltre a quello tradizionale di distribuzione di prodotti farmaceutici, hanno assunto quello nuovo di erogazione di prestazione e servizi sanitari.
In particolare, il TAR ha chiarito la “non equiparabilità tra il regime giuridico delle farmacie e quello delle strutture sanitarie accreditate disciplinate dagli artt. 8 bis e ss. del d.lgs. n. 502/92 e la diversità delle prestazioni rese nelle strutture sanitarie dei ricorrenti e quelle rese nell’ambito della farmacia dei servizi (in forza della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dal successivo d.lgs. n. 153 del 2009)”.
Per il Tar “ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test diagnostico o un prelievo di autocontrollo, cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Analoghe considerazioni valgono per le mere prestazioni fisioterapiche su prescrizione medica, da un lato, e le analisi di laboratorio, le visite fisiatriche, le diagnosi, e le prescrizioni mediche, dall’altro, che possono esser fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Tale diversità di prestazioni è stata colta anche dalla giurisprudenza la quale – in sede di impugnativa del citato decreto del D.M. del 16 dicembre del 2010 – ha avuto modo di rilevare come l’introduzione della farmacia dei servizi non contrasta con i servizi e le competenze specifiche resi da professionisti sanitari”.
Per i ricorrenti, invece, con le novità legislative introdotte nel 2009, “le farmacie avrebbero di fatto assunto le caratteristiche proprie dell’ambulatorio medico, senza tuttavia soggiacere alle autorizzazioni e ai controlli necessari per tali strutture”. Inoltre, “la possibilità per le farmacie di erogare i menzionati servizi era fonte di danno alla salute per l’intera collettività, attesa l’assenza di un medico all’interno della farmacia e la difficoltà nell’effettuare una corretta lettura dei risultati dei test autodiagnostici da parte del paziente”.
Su questi aspetti il Giudice siciliano ha richiamato la sentenza del 2012 del TAR Lazio (n. 1814), in cui afferma che “nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori di analisi e dei chimici è stata ad essi sottratta ed affidata alle farmacie (e per esse agli infermieri), avendo la normativa primaria e secondaria solo offerto al paziente la possibilità di scelta tra provvedere da solo o rivolgersi in farmacia, e quindi presso una struttura generalmente vicina alla propria abitazione (è sufficiente sul punto ricordare che le farmacie sono distribuite sul territorio, secondo la relativa pianta organica, che a ciascuna di esse assegna una zona geografica, perché possano provvedere alle esigenze dei relativi abitanti, senza particolari difficoltà per gli stessi, in modo da servire senza eccessiva difficoltà tutti gli interessati. In altri termini, la normativa ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso dalla popolazione”.
Sempre il Tar Lazio (n. 1701/2012) ha evidenziato che la diversa tipologia di prestazioni svolte presso le farmacie rende giustificabili “i diversi titoli di autorizzazione all’esercizio delle relative attività” rispetto a quanto previsto per gli ambulatori medici.
Stesso orientamento anche dal Tar Campania (n. 6225/2024), secondo cui “l’effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare da parte dei farmacisti (ad esempio, emoglobina glicata e quadro lipidico) è un’attività ausiliaria ai compiti del SSN e non costituisce un’invasione delle competenze dei laboratori di analisi, poiché non implica diagnosi o prescrizioni”.
Per i giudici siciliani, non c’è nessuna violazione delle regole in materia di autorizzazione sanitaria, del procedimento di remunerazione delle strutture sanitarie di cui all’art. 8-sexies del D.lgs. n. 502/1992 e del diritto alla salute dell’utente, proprio per la peculiare posizione giuridica delle farmacie nel nostro ordinamento e la non assimilazione delle prestazioni rese nell’ambito della c.d. farmacia dei servizi a quelle rese dai professionisti sanitari. E nello specifico, hanno ricordato che le farmacie “hanno un loro specifico regime che copre tutte le attività che ivi si svolgono, comprese quelle legate alla farmacia dei servizi, e sono comunque soggette al potere ispettivo e di controllo di Regione e ASL, peraltro particolarmente stringente (l’art. 127 del r.d. n. 1265 del 1934 dispone un’ispezione almeno biennale, fatte salve ispezioni straordinarie)”. Altro aspetto toccato nelle 4 sentenze è la legittimità delle tariffe praticate “riconducibili a prestazioni rese nell’ambito della “Farmacia dei Servizi”, diverse e non equiparabili a quelle di competenza delle strutture ricorrenti”.
L’unica censura proposta dai ricorrenti e accolta dal TAR Sicilia riguarda la possibilità di erogare i servizi anche in locali esterni alla farmacia. I giudici hanno affermato che “nessuna norma statale vigente all’epoca di adozione della nota censurata n. 35052 del 24.07.2024 legittima il farmacista ad erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di locali siti in ambienti esterni e totalmente separati da quelli in cui risulta ubicata la sede farmaceutica. Il richiamo alla bozza del c.d. DDL semplificazioni 2024 costituisce pertanto un’anticipazione non consentita, e dunque illegittima, rispetto ad una normativa, allo stato, insussistente”.
L’utilizzo di locali limitrofi o distaccati esterni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, fa notare la Fofi, è previsto oggi dalla nuova Convenzione (ACN - Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private) il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2025. Secondo l’art. 20, comma 6 ed allegato 4 dell’ACN Farmacie, la Farmacia può utilizzare per l’erogazione dei servizi sanitari anche locali limitrofi o distaccati esterni nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
Per Anmed (Associazione nazionale di medicina, diagnostica, salute e benessere) e Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata) il Tar “ha finalmente riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle strutture sanitarie accreditate, che erogano servizi sanitari nel rispetto delle norme di legge, con il possesso dei 420 requisiti strutturali, professionali e tecnologici previsti per garantire una medicina di precisione”. Secondo le due associazioni sono state riconosciute le istanze presentate “affinché alle farmacie siano riconosciute prestazioni di mero autocontrollo”. Da ciò consegue "che le farmacie possono effettuare solo test di autocontrollo e alcune attività di prevenzione all'interno dei propri locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 153/2009. Non possono invece trasformarsi in veri e propri ambulatori né svolgere esami diagnostici assimilabili a quelli erogati da laboratori e strutture sanitarie accreditate, soggetti a rigide autorizzazioni. La sentenza ribadisce quindi un principio fondamentale: la tutela della salute e l'erogazione di prestazioni sanitarie devono avvenire nel rispetto delle norme e delle garanzie previste per tutti gli operatori del settore, senza scorciatoie o trattamenti di favore".
L’Ordine dei Biologi della Sicilia accoglie positivamente la decisione, ribadendo che nessuna norma vigente consente ai farmacisti di erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN in locali esterni separati dalla sede della farmacia. I legali dei biologi evidenziano che il Tar ha rilevato che ciò che si può effettuare nella farmacia è essenzialmente un test di autocontrollo, “cosa ben diversa dalle analisi di laboratorio, le visite, le diagnosi e le prescrizioni mediche che, invece, possono essere fatte solo in una struttura medica autorizzata e accreditata. Pertanto - concludono - per effetto delle pronunce, le farmacie non potranno erogare prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale in locali esterni del tutto distaccati dalla farmacia stessa”.
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