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23 Ottobre 2025

Farmacia dei servizi in Manovra: eliminato obbligo di autorizzazione e accreditamento. Attese nuove linee guida del Ministero

Nel Ddl Manovra 2026 è stata introdotta una modifica significativa al quadro normativo della Farmacia dei servizi: sparisce il requisito di autorizzazione e accreditamento per le farmacie eroganti prestazioni, sostituito dall’obbligo per il Ministero della Salute di emanare specifiche linee guida per definire i requisiti e le modalità operative

di Redazione Farmacista33


Farmacia dei servizi in Manovra: eliminato obbligo di autorizzazione e accreditamento. Attese nuove linee guida del Ministero

Sono diventati 154 gli articoli e 8 gli allegati presenti nel Ddl della Manovra 2026 bollinato ieri dalla Ragioneria di Stato in cui è stata apportata una modifica alle disposizioni sulla Farmacia dei servizi, normate ora dall’Art. 68. Nello specifico, è stato eliminato il requisito di autorizzazione e accreditamento delle farmacie che erogano servizi mentre, come quadro di riferimento, sono state indicate linee guida specifiche che il Ministero della Salute dovrà emanare. 

Ora il testo inizia il suo iter parlamentare: trasmesso al Quirinale, è già stato presentato a Palazzo Madama, dove l’esame in Commissione Bilancio prenderà il via nei primi giorni di novembre. Quest’anno la sessione di Bilancio partirà in prima lettura dal Senato, anziché dalla Camera come avvenuto nelle precedenti occasioni.

Riformulato articolo sulla farmacia dei servizi

Nel testo bollinato, è l’articolo 68 (non più il 67 della bozza) a normare i servizi resi dalle farmacie a norma del decreto legislativo n. 153, che “sono stabilmente integrati nel Servizio sanitario nazionale (Ssn)”.

L’articolo richiama il DPCM 12 gennaio 2017 che riconosce le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale “come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie” (DPCM 12 gennaio 2017) e precisa che per tutti gli ulteriori servizi che le farmacie potranno offrire il Ministero della Salute dovrà emanare delle “apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità”.
Una disposizione che va a sostituire quanto indicato nella bozza che prevedeva una “previa autorizzazione e accreditamento in conformità con quanto previsto per le altre strutture sanitarie eroganti le medesime prestazioni dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.

Invariati gli altri passaggi sulla remunerazione dei servizi “definita nell’ambito degli Accordi integrativi regionali” come stabilito dalla Convenzione, e sul sistema di monitoraggio annuale da parte delle Regioni, per la rendicontazione al Ministero della Salute delle attività e dell’impiego delle risorse. Invariato il finanziamento: per tali finalità viene vincolata una quota del fabbisogno sanitario standard pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Le critiche dalla sanità privata accreditata

Nei giorni le associazioni di categoria di ambulatori e laboratori di analisi della sanità privata accreditata aveva sottolineato la funzionalità della previsione di tali obblighi, in particolare FederAnisap aveva sottolineato che secondo tale disposizione le farmacie avrebbero dovuto "confrontarsi con la legge n. 502 del 1992 e con tutti i rigorosi adempimenti previsti per l’autorizzazione e l’accreditamento istituzionale, esattamente come già avviene per le cliniche, i laboratori e gli ambulatori privati e pubblici. Stimiamo in circa 420 gli adempimenti tecnici e burocratici necessari per garantire la qualità, la sicurezza e la trasparenza che ogni struttura sanitaria deve offrire”.
Immediate quindi le reazioni alla riformulazione dell'articolo. La presidente dell’Uap, Mariastella Giorlandino, ha espresso “forte preoccupazione" per la soppressione del riferimento esplicito all'obbligo di autorizzazione e accreditamento per l'integrazione delle farmacie nel Ssn in quanto “rischia di riaprire spazi interpretativi” e trasformarsi “in una porta aperta a nuove deroghe o scorciatoie”.

Farmacia dei servizi, Uap: si faccia chiarezza in Manovra su autorizzazioni e accreditamento

Restano sostanzialmente invariate, salvo il numero di articolo, le principali disposizioni di interesse per il settore farmaceutico, che riportiamo di seguito per completezza di informazione.

Investimenti sugli screening (articolo 64)

Sono previsti 238 milioni di euro annui per il 2026 destinati ai programmi di prevenzione oncologica: ampliamento dello screening mammografico alle donne di età compresa tra 45-49 anni e 70-74 anni, estensione dello screening del tumore del colon-retto alla fascia 70-74 anni e prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare. È inoltre previsto un ulteriore stanziamento di 247 milioni di euro, insieme a 1 milione di euro dedicato alla realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione.

Revisione annuale del Prontuario: riclassificazione dei farmaci (articolo 76)

La Manovra affida all’Aifa la revisione annuale del Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN), da completare entro il 30 novembre di ogni anno. L’attività si baserà su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza d’uso, accessibilità, costo-beneficio ed economicità complessiva per il SSN. L’Agenzia potrà disporre l’inclusione, il mantenimento, la riclassificazione o l’esclusione dei medicinali, nonché rinegoziare prezzi e condizioni di rimborso, anche in base all’andamento dei consumi o alla disponibilità di alternative terapeutiche più vantaggiose.

Per i medicinali esclusi dal Prontuario è prevista la possibilità di misure transitorie per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento. L’attuazione delle misure non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dematerializzazione: dai buoni per prodotti senza glutine alle ricette elettroniche (articolo 77 e 83)

Nel Sistema Tessera Sanitaria viene introdotta una nuova funzione per il rilascio ai pazienti celiaci di un buono dematerializzato per l’erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN, utilizzabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della GDO.

Il sistema genera un codice personale nazionale e indica il limite massimo di spesa stabilito dalla normativa vigente. Le Regioni potranno stipulare convenzioni con i negozi della GDO e con quelli specializzati. Sono previsti 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro annui dal 2027; le modalità operative saranno definite da un decreto interministeriale.

Sempre nell’ambito della digitalizzazione sanitaria, sono stanziati 985.222 euro per il 2026 e 793.000 euro per il 2027 per sviluppare, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, i servizi di scambio transfrontaliero dei dati sanitari (ricette elettroniche, profilo sanitario sintetico, referti, documenti clinici, schede di dimissione ospedaliera e diagnostica per immagini), con traduzione automatica, per garantire la continuità assistenziale a livello europeo.

Payback, spettanze e carenze (articolo 78)

La Manovra prevede un aumento dei tetti di spesa farmaceutica: +0,20% per la spesa per acquisti diretti e +0,05% per la convenzionata.
È abolito il contributo delle aziende farmaceutiche alle Regioni (quota payback) e vengono chiarite le modalità di trasferimento delle quote di spettanza, specificando che ciò non incide sulle quote minime dei farmacisti e non determina variazioni del prezzo ex-factory dei medicinali.
Resta confermata la possibilità di negoziare una quota dell’8% tra grossisti e farmacisti, come previsto dal sistema vigente. Per i farmaci con prezzo superiore ai 100 euro si applicano le stesse percentuali di remunerazione, così da evitare margini eccessivi sui prodotti più costosi.
Infine, viene modificato il d.lgs. 219/2006 per il contrasto alle carenze di medicinali, imponendo alle aziende l’obbligo di comunicare all’Aifa almeno due mesi prima l’interruzione, anche temporanea, della commercializzazione di un medicinale. Il mancato rispetto comporterà sanzioni da 6.000 a 36.000 euro.

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, CONVENZIONE FARMACIE, AMBULATORIO ANALISI, MANOVRA

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