Politica e Sanità
19 Dicembre 2015Secondo la pronuncia (vedi sotto, ndr), conclude l'avvocato, «la specialità della norma premiale richiederebbe la deroga dei limiti e della proporzione del punteggio stabiliti dal DPCM n. 298/1994 e il concorrente con 20 anni di anzianità di servizio in qualità di titolare di farmacia rurale dovrebbe ottenere, oltre ai 35 punti ordinariamente previsti, anche gli ulteriori 6,5 punti di maggiorazione». E precisa che «il punteggio massimo complessivamente disponibile per un concorrente, maggiorazione compresa, non sarebbe di 100 punti come sopra suddivisi tra prova attitudinale, esercizio professionale, studio e carriera, bensì di 106,5 punti, dei quali ben 41,5 punti per l'esercizio professionale, ovviamente se compiuto in farmacia rurale». Seocondo Lombardo la sentenza farà discutere poiché nel concorso straordinario in corso «è stata prevista un'attribuzione del punteggio per l'esercizio professionale, sia con riguardo alla maggiorazione premiale per l'esercizio in farmacia rurale, sia con riguardo al calcolo dei punteggi dei concorrenti per la gestione associata, in coerenza con i limiti e le proporzioni stabilite nel DPCM n. 298/1994».
La sentenza
Ribadita la natura di lex specialis del precetto in questione, il Collegio ha ritenuto che:
"Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all'esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l'attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art.9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario.
Un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa- art. 9 di cui sopra-, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.
In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un'anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore - intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità.
Nella specie e andando sul piano concreto dell'attribuzione del punteggio, si rileva che alla ricorrente spettavano - e ciò non viene contestato - per l'esercizio professionale: 34,85 punti i quali maggiorati di 6,50 - per titolarità di farmacia rurale- determinavano un punteggio complessivo di 41,35, con probabile effettivo conseguimento, in base a tale punteggio, di una posizione più favorevole in graduatoria.
Ne discende che in definitiva l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullata l'impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso".
Simona Zazzetta
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