Scontrino elettronico in farmacia, attesi ultimi passaggi attuativi. Conto alla rovescia per l'obbligo
A poche settimane dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, un punto sull'operatività in carico al farmacista e gli ultimi passaggi attuativi attesi
È conto alla rovescia per la partenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, fissata al primo luglio per chi ha un volume d'affari superiore ai 400mila euro annui - si stima siano circa 261mila a essere coinvolti in questa prima fase - e per tutti al primo gennaio, ma non mancano perplessità da parte un po' di tutti i settori. Intanto, per le farmacie, che non rientrano tra le categorie esonerate, c'è stato nei giorni scorsi un incontro con l'Agenzia delle Entrate e l'attenzione è rivolta anche all'opzione - prevista dalla Legge Bilancio 2019 ma che potrà essere operativa all'indomani del provvedimento attuativo - di utilizzo del sistema Tessera sanitaria. Come si ricorderà, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri andrà a sostituire la registrazione dei corrispettivi nel registro detenuto dai soggetti interessati e segna anche il venir meno dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale come lo conosciamo oggi. Il passaggio avverrà, appunto, in due fasi: se dal primo gennaio 2020 coinvolgerà tutti, chi ha un fatturato, al netto Iva, superiore ai 400mila euro annui, salvo eventuali proroghe o regimi di tolleranza, dovrà essere pronto per il primo luglio.
Come calcolare la soglia dei 400mila euro annui Per individuare quindi i soggetti che dovranno partire dal primo luglio, come aveva scritto l'Agenzia in una circolare interpretativa, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, mentre tutte le attività avviate nel corso del 2019 partiranno di default nel 2020. A essere preso a riferimento è «il volume complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso: si deve cioè considerare l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione». A ogni modo, «in assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti su base volontaria».
L'opzione Tessera sanitaria È prevista dalla normativa la possibilità di assolvere all'obbligo, «in via opzionale mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS» per «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata», incluse quindi le farmacie. Tale opzione tuttavia potrà essere operativa all'indomani del provvedimento attuativo con le specifiche tecniche e le indicazioni relative alla tutela della Privacy e, secondo quanto rendiconta Federfarma in una circolare di ieri, «il provvedimento è attualmente ancora al vaglio del Garante della Privacy». Si tratta di un dispositivo che «dovrà stabilire le necessarie integrazioni al tracciato record attualmente in uso, nonché la cadenza temporale di trasmissione che, quantomeno nella fase di avvio, dovrebbe presumibilmente essere mensile». Sui nodi aperti «l'Agenzia delle Entrate si è riservata di fornire chiarimenti volti a rendere possibile l'opzione».
Il documento commerciale da consegnare agli utenti Con il passaggio, lo scontrino verrà sostituito dal cosiddetto "documento commerciale", che ha valenza per certificare l'acquisto e ai fini della garanzia a favore dell'acquirente nonché per la detraibilità. «Il documento commerciale» continua la circolare «ai sensi del D.M. 7 dicembre 2016, deve essere emesso» mediante «i registratori telematici, e, previo accordo con il destinatario, in forma elettronica».
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