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12 Giugno 2024

Competenze farmacisti, requisiti minimi di formazione: l’aggiornamento dall’Europa. Le analisi in corso

E' in Gazzetta la Direttiva delegata che modifica i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere, dentista e farmacista. Due anni per recepire le indicazioni, per quanto riguarda la facoltà di farmacia, alla luce della recente Revisione dell’ordinamento del 2022, sono in corso le valutazioni

di Francesca Giani


Competenze farmacisti, requisiti minimi di formazione: l’aggiornamento dall’Europa. Le analisi in corso

Punta ad aggiornare e armonizzare le competenze dei futuri laureati in farmacia di tutta Europa la Direttiva delegata Ue (2024/782) - in Gazzetta Ue a fine maggio - che va a modificare la precedente (2005/36/CE) relativa ai requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere, dentista e farmacista. Un risultato che ha visto un articolato percorso di consultazione degli stakeholder dei vari paesi e di raccolta dati. C’è tempo poco meno di due anni per recepire le indicazioni e, per quanto riguarda l’Italia, sono attualmente in corso le valutazioni, alla luce della Revisione dell’ordinamento della facoltà, adottato a fine 2022.

Direttiva Ue sui requisiti minimi formativi: l’iter e il coinvolgimento degli stakeholder
L’avvio dell’iter è legato all’indicazione della Commissione Ue relativa alla necessità di adeguare i requisiti minimi di formazione al progresso scientifico e tecnico. Il percorso è stato lungo e ha visto il coinvolgimento degli stakeholder dei vari Paesi, a partire dal Pgeu, dagli Ordini, dagli istituti accademici, dalle organizzazioni professionali, nonché dalle autorità nazionali. Da quanto si apprende, il risultato è in parte una sintesi di istanze portate dai diversi attori anche attraverso una serie di consultazioni mirate e di Survey, con l’obiettivo di valutare gli eventuali sviluppi della professione e del contesto sanitario che potessero incidere sui curricula e sul programma di formazione della professione di farmacista e raccogliere esigenze e indicazioni da tutte le componenti del comparto. Nello specifico, a livello nazionale ed europeo sono stati raccolti dati anche mediante ricerche documentali, effettuandone una valutazione comparativa.
Secondo quanto riferisce Federfarma, nell’ambito di questo percorso, un elemento prezioso è stato il contributo del Pgeu culminato “con la dichiarazione congiunta, pubblicata nel gennaio 2021 insieme all'Associazione europea degli studenti di farmacia (EPSA), al Gruppo europeo dei farmacisti industriali (EIPG), alle Facoltà di Farmacia (EAFP) e all’Associazione europea dei farmacisti ospedalieri (EAHP), con cui sono state suggerite potenziali modifiche ai curricula e ai requisiti di formazione”. Gli Stati membri avranno tempo fino al 4 marzo 2026 per recepire la Direttiva delegata nei rispettivi Ordinamenti nazionali.

Italia: in corso valutazioni sul nuovo ordinamento didattico e sulle indicazioni della direttiva
Per quanto riguarda l’Italia, va ricordato che a ottobre 2022 è stato adottato il decreto ministeriale per l’aggiornamento dei curricula universitari della facoltà di farmacia, che ha portato molte innovazioni nel percorso formativo del farmacista, mettendolo più al passo con i tempi, recependo le istanze evolutive del Ssn e del nuovo ruolo emerso anche a seguito della pandemia. Da quanto si apprende, a ogni modo, allo stato attuale, sono in corso valutazioni per verificare quanto il nostro Paese sia già allineato alle istanze europee emerse con l’aggiornamento della direttiva e quale eventuale percorso sia necessario per ulteriori adeguamenti. Secondo alcuni primi orientamenti che pervengono dal mondo universitario, raccolti da Farmacista33, nel complesso l’impianto della direttiva non sembra stravolgere la disciplina italiana, anche se sono in corso alcune analisi relative a specificità.

Le modifiche rispetto alla precedente Direttiva Ue: le aggiunte su conoscenze e abilità
Entrando nel dettaglio dei contenuti, secondo le premesse della Direttiva, un primo elemento che emerge dal lavoro condotto sulla figura del farmacista, è l’individuazione di alcuni aspetti di cui negli Stati membri, nel loro complesso, “non si tiene conto o non si tiene sufficientemente conto all’interno dei vigenti requisiti minimi di formazione: tecnologia biofarmaceutica e biotecnologia, genetica e farmacogenomica, immunologia, farmacia clinica, assistenza farmaceutica, farmacia sociale, epidemiologia e farmacoepidemiologia, pratica farmaceutica, collaborazione inter- e multidisciplinare, patologia e patofisiologia, economia sanitaria e farmacoeconomia, tecnologia dell'informazione e tecnologia digitale”. 

Nello specifico, la Direttiva apporta modifiche all’art. 44, paragrafo 3 della precedente. “La formazione di farmacista” si legge “garantisce l'acquisizione da parte dell'interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) un'adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) un'adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) un'adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell'azione delle sostanze tossiche e dell'utilizzo dei medicinali stessi; 
d) un'adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) un'adeguata conoscenza dei requisiti legali e di altro tipo in materia di esercizio delle attività farmaceutiche. 

Secondo l’analisi condotta da Federfarma e Fofi, vengono quindi aggiunte le seguenti indicazioni:
f) un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell'assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all'applicazione pratica;
g) conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all'applicazione pratica.

Programma di studi: le materie già previste e le novità. Il confronto tra Direttive
In conseguenza della modifica, il punto 5.6.1 – programma di studi per i farmacisti – di cui all’Allegato V della Direttiva 2005/36/CE è stato aggiornato.
Le materie ricomprese nei piani di studi già previste sono Biologia vegetale e animale, Fisica, Chimica generale e inorganica, Chimica organica, Chimica farmaceutica, compresa l’analisi dei medicinali, Biochimica generale e applicata (medica), Anatomia, Fisiologia, Terminologia medica, Microbiologia, Farmacologia e Farmacoterapia, Tecnologia farmaceutica, Tecnologia biofarmaceutica, Tossicologia, Farmacognosia, Legislazione e, se del caso, Deontologia.

A queste, vengono quindi aggiunte:
- Analisi chimiche (in luogo di chimica analitica);
- Patologia e patofisiologia;
- Tecnologia biofarmaceutica;
- Genetica e farmacogenomica;
- Immunologia;
- Farmacia clinica;
- Assistenza farmaceutica;
- Farmacia sociale;
- Sanità pubblica, compresa l’epidemiologia;
- Pratica farmaceutica
- Farmacoeconomia.

TAG: UNIVERSITà, FACOLTà DI FARMACIA, EUROPA, FORMAZIONE, FARMACISTI

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