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07 Gennaio 2026

Cbd composizioni orali, sospesi buoni acquisto e registro stupefacenti: chiarimenti del Ministero e indicazioni operative per i farmacisti

L’ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l’inserimento delle composizioni orali a base di cannabidiolo nella Tabella dei medicinali stupefacenti. In attesa del giudizio di merito, vengono meno le misure di controllo previste dal DPR 309/1990. Ecco le indicazioni aggiornate per i farmacisti

di Redazione Farmacista33


Cbd composizioni orali, sospesi buoni acquisto e registro stupefacenti: chiarimenti del Ministero e indicazioni operative per i farmacisti

L’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che ha sospeso l’inserimento delle composizioni orali a base di cannabidiolo (Cbd) nella tabella dei medicinali stupefacenti, ha congelato, per ora, il regime che avrebbe assoggettato tali preparazioni alle misure di controllo previste dal DPR 309/1990. Gli effetti di questa decisione sugli obblighi previsti dal DPR 309/1990 per i farmacisti riguardano in particolare la gestione degli approvvigionamenti e delle registrazioni di carico e scarico sui cui le associazioni professionali di categoria hanno fornito indicazioni operative.

Ordinanza cautelare sospende DM 27 giugno 2024

L’ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio che aveva ritenuto legittimo il decreto del ministero della Salute sull’inserimento delle composizioni orali a base di Cbd nella Tabella dei medicinali stupefacenti. La decisione congela così, in attesa del giudizio di merito fissato per il 7 maggio 2026, il regime che avrebbe assoggettato tali preparazioni alle misure di controllo previste dal DPR 309/1990.

 Tabella stupefacenti, Consiglio di Stato: sospeso il decreto sulle composizioni orali di Cbd

Il contenzioso trae origine dal decreto ministeriale del 27 giugno 2024, con cui il Ministero della Salute aveva disposto l’inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis tra i medicinali stupefacenti, richiamando il principio di precauzione. Dopo il rigetto del ricorso da parte del Tar Lazio, la misura era divenuta pienamente operativa. 

L’appello proposto dalle imprese del settore ha però portato il Consiglio di Stato a sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, riconoscendo il rischio di gravi ricadute economiche e occupazionali e la necessità di un approfondimento nel merito.

Sospesi gli obblighi previsti 

Alla luce dell’ordinanza cautelare, il Ministero della Salute, in riscontro a una richiesta di chiarimenti formulata dalla Sifap, ha precisato, per le vie brevi, che a seguito della sospensione dell’efficacia del decreto del 27 giugno 2024 vengono meno le misure di controllo previste dal DPR 309/1990 per le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.

Ne consegue la sospensione dell’obbligo di emissione del buono acquisto per l’approvvigionamento di tali composizioni e dell’obbligo di trascrizione sul registro di entrata e uscita degli stupefacenti.
Viene inoltre precisato che eventuali composizioni caricate sul registro, possono essere scaricate dal registro annotando il provvedimento del Consiglio di Stato come giustificativo dell'uscita, riportando la dicitura “Ordinanza Consiglio di Stato (9053/2025)”.

In attesa della pronuncia di merito, fissata per il 7 maggio 2026, le farmacie sono quindi chiamate ad attenersi al regime previgente al decreto del 27 giugno 2024, secondo quanto chiarito dalle comunicazioni istituzionali delle associazioni professionali di categoria.

TAG: CANNABIDIOLO, STUPEFACENTI, FARMACIE, FARMACISTI, TABELLA

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