stupefacenti
14 Gennaio 2026Il decreto del 29 dicembre 2025 aggiorna le Tabelle I e IV del Dpr 309/90 inserendo nuove sostanze psicoattive, tra cui nitazeni, cannabinoidi sintetici e analoghi dell’Lsd, e aggiungendo il gidazepam tra le benzodiazepine, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute pubblica

È in Gazzetta ufficiale del 12 gennaio 2026 il decreto ministeriale del 29 dicembre 2025 che aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope del Dpr 309/90. Il provvedimento interviene sulle Tabelle I e IV del Testo unico, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela della salute pubblica di fronte alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale.
In premessa il decreto richiama infatti le segnalazioni pervenute nel primo semestre 2025 dal Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga, relative a molecole “identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA)”, emerse nel periodo ottobre-novembre 2024.
Il ministero sottolinea che alcune delle sostanze inserite presentano profili di rischio particolarmente elevati. In particolare, viene evidenziato che isobutonitazene e desnitroclonitazene sono “oppioidi sintetici, appartenenti alla classe dei 2-benzilbenzimidazoli, agonisti dei recettori µ-oppioidi, che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi”.
Per quanto riguarda i cannabinoidi, la premessa ricorda che delta-8-THCV e delta-9-THCV “sono cannabinoidi sintetici che si comportano come antagonisti degli agonisti dei recettori dei cannabinoidi” e che tali sostanze sono state identificate che sono stati identificati nel liquido da svapo, nel vapore e nell'aerosol di cartucce di olio da svapo.
Un ulteriore passaggio riguarda la sostanza 1P-AL-LAD, descritta come strutturalmente correlata alla dietilammide dell’acido lisergico (LSD) e caratterizzata da “effetti allucinogeni simili” a quelli già noti per le sostanze incluse in Tabella I.
Quanto al gidazepam, il decreto chiarisce che si tratta di una benzodiazepina che “agisce come un prodrug del suo metabolita attivo desalchilgidazepam”, ricordando, sulla base di una nota Aifa del 6 marzo 2025, che “non risultano attualmente autorizzati medicinali a base di gidazepam in nessuno degli Stati membri dell’EU/EEA”.
Nel dettaglio, il ministero dispone che nella Tabella I siano inserite, tra le altre, le sostanze 1P-AL-LAD, delta-8-THCV, delta-9-THCV, desnitroclonitazene e isobutonitazene. Si prevede inoltre la “specifica indicazione” di MDMB-4en-P-5Br-INACA e N-isopropilnorbutilone, sostanze che risultavano già sotto controllo in quanto incluse nelle categorie degli analoghi di struttura, ma che vengono ora nominate espressamente “per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell’ordine”.
La Tabella IV viene invece aggiornata con l’inserimento del gidazepam, benzodiazepina non autorizzata come medicinale in Italia né nell’Unione europea, per la quale il decreto richiama anche l’assenza di prodotti autorizzati per uso veterinario sul territorio nazionale.
Il ministero motiva l’intervento normativo richiamando la necessità di procedere all’aggiornamento delle tabelle “a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa”.
Fonte:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/01/12/26A00011/SG
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