Fatture elettroniche, da Agenzia chiarimenti su luogo conservazione
Se il conservatore delle fatture elettroniche è un soggetto terzo, che non coincide né con il contribuente né con il depositario delle fatture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11. Ma deve essere garantita la possibilità di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente o del depositario delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture. Sono questi i chiarimenti che arrivano dall'Agenzia delle Entrate a proposito della conservazione delle fatture elettroniche, riportati in una risoluzione (N. 81/E del 25 settembre) che prende le mosse da un quesito avanzato da una farmacia fornitrice di un'Azienda sanitaria locale. Secondo quanto si evince dal documento, l'Agenzia ricorda che esiste «l'obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell'anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva» e l'obbligo «in caso di controlli e verifiche, di rendere leggibili e accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972». Da qui il chiarimenti: il concetto di conservazione delle scritture contabili «deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti. In tale processo, infatti, il conservatore è il soggetto, definito dal CAD e riportato nel manuale di conservazione, il quale opera solo il processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali. Questi può, peraltro, coincidere con il contribuente, oppure può assumere la veste del depositario (ossia di colui che gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità), o può essere un soggetto terzo. In tale ultima ipotesi, oggetto della presente istanza, poiché il conservatore (»elettronico») non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione), nel presupposto che, in caso di accesso, i verificatori siano messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del depositario delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione». Quindi, chiarisce anche una circolare di Federfarma, in caso di soggetto terzo, «come avviene per le farmacie che hanno affidato il servizio di fatturazione elettronica PA a Promofarma, non vi è obbligo di comunicarne direttamente gli estremi identificativi all'Amministrazione finanziaria, ma è sufficiente la compilazione dell'apposito rigo del modello Unico».
Francesca Giani
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