Politica e Sanità
17 Ottobre 2016I farmacisti che hanno partecipato al concorso straordinario in più regioni non possono conseguire una duplice assegnazione di sedi ma devono operare una scelta su dove avviare la propria attività. È quanto emerge dall'ordinanza del Consiglio di Stato chiamato a esprimersi in appello su una decisione del Tar Puglia dello scorso maggio (n. 282/2016) che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria pugliese di due farmacisti già assegnatari di altra sede in un diverso concorso straordinario. A maggio, il Tar di Bari aveva affermato che nell'art. 11 del Decreto Cresci Italia è prevista la «possibilità di partecipare al concorso in non più di due Regioni» e questo «risponde alla finalità di ampliare al massimo le chances di partecipazione, quindi di favorire l'accesso alla titolarità di farmacie di un più ampio numero di aspiranti, ma non pare implicare anche la possibilità di duplice assegnazione di sedi in capo al medesimo concorrente».
Ora, i giudici del CdS ritengono che «nei limiti della delibazione sommaria propria della fase cautelare, le considerazioni svolte dal primo giudice debbano essere condivise, ferma restando l'opportunità di una sollecita trattazione nel merito del ricorso di primo grado presso il Tribunale Amministrativo adito». Dovrebbero così risolversi i dubbi interpretativi della norma sancita dalla Legge 27/2012, tuttavia, come più volte evidenziato da esperti del settore, ci saranno conseguenze pratiche. Conseguenze per le compagini che hanno partecipato in più regioni confidando di aprire più sedi per garantire la sostenibilità all'attività nei casi, ma anche per chi ha partecipato in compagini diverse in diverse regioni: al momento della scelta quando il socio preferirà una regione all'altra penalizzerà gli altri che potrebbero chiedere il risarcimento del danno.
Simona Zazzetta
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