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Politica e Sanità

13 Luglio 2019

E-fattura: novità dopo il decreto Crescita. Il punto dell’Agenzia e il consiglio dell’esperto


Fattura elettronica, a sei mesi dalla partenza dell'obbligo l'Agenzia delle entrate fa chiarezza sulle diverse interpretazioni e modifiche. Ma permangono alcuni dubbi

Sono ormai passati più di sei mesi da quando è partito l'obbligo generalizzato della fattura elettronica e, di recente, l'Agenzia delle entrate ha cercato di sintetizzare in un unico documento tutte le interpretazioni e le modifiche legislative che si sono susseguite da quando la previsione normativa è stato formulata, cercando di dare sistematicità alla materia. Ma, secondo Stefano De Carli, commercialista dello studio Luce di Modena, su alcuni punti permangono delle incertezze.
La circolare dell'Agenzia (n. 14/E) del 17 giugno, ha l'obiettivo di chiarire la materia «alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica». Tanti sono i punti toccati ma, in particolare, a essere ripercorse sono tutte le norme che riguardano chi, come le farmacie, è «tenuto all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria». La normativa, infatti, se inizialmente aveva stabilito nel 2019 per tali soggetti un «esonero» (articolo 10-bis del Dl n. 119 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 136 del 2018), ha poi, successivamente, indicato un divieto, prevedendo che tali soggetti «non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria» (Legge n. 145 del 2018 ha modificato il citato articolo 10-bis del Dl n. 119 del 2018), mentre «per l'anno 2019, devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo - ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio - e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema».

Che cosa succede se si è utilizzato lo Sdl per dati sanitari?

Alla luce di questo cambiamento, c'è un primo elemento su cui l'Agenzia si sofferma, in relazione al fatto che «il divieto di fatturazione elettronica per le fattispecie in esame eÌ entrato in vigore dopo il primo gennaio 2019, data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica». Alcuni operatori quindi «potrebbero aver già emesso fatture elettroniche attraverso lo SdI. In tali casi, l'Agenzia delle entrate procederà alla cancellazione dei file xml delle fatture già pervenute in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore».

Le novità normative e la data

Un altro aspetto - evidenziato da De Carli, nell'intervento pubblicato su Punto Effe (n. 11/2019) - riguarda le novità legislative del 2018, che, come scrive l'Agenzia, «hanno recato una molteplicità di interventi in tema di fatturazione, alcuni di ordine generale, aventi effetto anche su quella elettronica, altri peculiari di quest'ultima».
In particolare, c'è il tema della data, su cui si registra anche un effetto dal cosiddetto decreto Crescita:
«L'articolo 11 del Dl n. 119 del 2018», scrive ancora l'Agenzia, «ha previsto, con effetto dal primo luglio che:
a) tra le indicazioni del documento figuri anche la "data in cui eÌ effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui eÌ corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, nel caso sia diversa dalla data di emissione della fattura";
b) la fattura possa essere emessa "entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione". Una possibilità che nel cosiddetto decreto Crescita, spiega De Carli, «viene indicata in dodici giorni».
Nel caso della fattura elettronica, «lo SdI ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione"». Di conseguenza, «eÌ possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione. Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata), bensì in uno dei successivi giorni previsti» dalle novità normative, «la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio».

L'esempio dall'Agenzia

A fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura "immediata" potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, cosiÌ che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i dieci giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).

I nodi aperti per il commercialista

Ma proprio qui c'è un nodo aperto: «L'Agenzia», spiega De Carli, «si contraddice in seguito, dal momento che evidenzia essa stessa i problemi di mancanza di progressività della numerazione che il range di opzioni comporta. EÌ facile comprendere, infatti, che una fattura emessa e inviata in data 28 febbraio con il numero 100 e un'altra generata e inviata allo SdI in data 2 marzo col numero 101 ma portante data 26 febbraio perché relativa a una operazione in tale data effettuata, crea un errore di trasmissione che porterebbe allo scarto. L'Agenzia indica una complicata via d'uscita a questa situazione, ma di fatto quello che viene immediato consigliare al farmacista eÌ seguire alternative più semplici, anche se comportano la rinuncia alla dilazione. Considerando che nel settore della farmacia il numero di fatture giornaliere eÌ piuttosto limitato (e moltissime possono essere sostituite dagli scontrini o documenti commerciali "parlanti"), che sono disponibili avanzati programmi gestionali che garantiscono una rapida compilazione del documento e dell'invio telematico, converrà senz'altro emettere e trasmettere la fattura immediata contestualmente alla sua formazione, cosiÌ che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano. Per quanto concerne le fatture cartacee, emesse nei dieci (dodici) giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione, la circolare precisa che il documento deve contenere entrambe le date, per cui anche per le cartacee la soluzione più semplice resta quella dell'emissione entro le ore 24 dell'effettuazione dell'operazione: in tal caso si evita la doppia data e i richiamati fenomeni di sovrapposizione numerica».

Francesca Giani

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