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Diritto Sanitario

05 Novembre 2013

Distribuzione presidi per diabetici attraverso il servizio farmaceutico.


Il Ssn può ricorrere alla distribuzione diretta dei presidi affidandola a un soggetto economico che si aggiudichi un’apposita gara, o alla distribuzione indiretta, avvalendosi, in via prioritaria, del servizio farmaceutico mediante accordi su scala regionale
Le farmacie distribuite sul territorio nazionale sono parte costitutiva del SSN che può ricorrere alla loro rete per la distribuzione dei presidi in favore dei diabetici.
Anche in questi termini si è espresso il Consiglio di Stato che, ribaltando il giudizio di primo grado (Tar), ha accolto l’appello proposto dalla Regione Campania contro la sentenza che aveva dichiarato illegittimo il Protocollo di intesa per la distribuzione dei presidi per diabetici presso le farmacie oppure, su richiesta del cittadino, con consegna domiciliare effettuata da personale della struttura farmaceutica prescelta.
La controversia è stata originata dal ricorso proposto da una società affidataria del servizio di distribuzione domiciliare di presidi per diabetici.
Il Tar Campania-Napoli, dopo aver analizzato la natura dei dispositivi la cui distribuzione era oggetto di controversia, li ha qualificati dispositivi medici, ma nel contempo ha escluso che fossero prodotti medicinali, con erogazione  di esclusiva competenza della distribuzione farmaceutica.
Gli atti e provvedimenti impugnati, ha osservato il primo giudice, riposano sull’assunto che l’attribuzione al canale farmaceutico della erogazione dei presidi in questione sarebbe legittimata dalla previsione dell’art. 2, comma 3, dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con d.P.R. n. 371/1998, che consentirebbe, tramite accordi regionali, di attribuire in via prioritaria alle farmacie il canale distributivo dei presidi per diabetici, a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende sanitarie.
Tale previsione trarrebbe legittimazione, a sua volta, dall’art. 8, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 502/1992, che demanda appunto ad accordi di livello regionale il compito di individuare modalità di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell’assistenza farmaceutica territoriale.
Secondo il Tar, tuttavia, l’art. 8, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992 non consentirebbe in alcun modo all’accordo collettivo nazionale di affidare alla contrattazione a livello regionale - come è avvenuto nel caso specifico - l’individuazione delle prestazioni stesse di assistenza farmaceutica, ampliando gli ambiti riservati alle farmacie, e cioè di fare quanto lo stesso accordo nazionale non avrebbe potuto direttamente fare.
In particolare l’art. 2, comma 3, dell’accordo collettivo nazionale, poi recepito dal d.P.R. 371/1998, non godrebbe della copertura legislativa dell’art. 8, comma 2, del d. lgs. 502/1992 nella parte in cui consente alle Regioni, stipulando accordi regionali, la possibilità di avvalersi delle farmacie aperte al pubblico per l’erogazione di ausili, presidi o prodotti diabetici, utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie a condizione che i costi e la qualità delle prestazioni rese al cittadino siano complessivamente competitivi con quelli delle strutture delle aziende sanitarie.

Profili giuridici
Il Consiglio di Stato ha affermato che oggetto degli accordi regionali ben possano essere, in virtù di una complessiva e sistematica lettura dell’art. 8, comma 2, del d. lgs. 502/1992, non solo i farmaci in senso stretto, ma tutti i presidi medico-chirurgici e gli altri prodotti sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale eroga. Il SSN può ricorrere alla distribuzione diretta dei presidi affidandola ad un soggetto economico che si aggiudichi un’apposita gara, o alla distribuzione indiretta, avvalendosi, in via prioritaria, del servizio farmaceutico mediante accordi su scala regionale.
L’art. 2, comma 3, del d.P.R. 371/1998, dunque, ha una precisa e chiara copertura legislativa nella previsione dell’art. 8, comma 2, lett. c), del d. lgs. 502/1992 ed esplica la sua efficacia erga omnes, in quanto fonte del diritto con conseguente piena legittimità degli accordi regionali che, in virtù di tali disposizioni, prevedano la distribuzione dei presidi per diabetici attraverso la rete farmaceutica.

Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso formulando anche alcune importanti osservazioni in ordine al principio e alle regole dell’evidenza pubblica.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]

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