Diritto Sanitario
10 Marzo 2014Il fatto
Il Consiglio di stato è stato investito ancora una volta di un contenzioso originato da alcuni provvedimenti applicativi del D.L. n. 1/2012 art. 11, consistiti nell’istituzione all’interno di un territorio comunale di nuove sedi farmaceutiche a seguito della diminuzione del quorum relativo al rapporto con la popolazione, nella individuazione delle zone rispettivamente assegnate e nell’indizione di un concorso per la loro copertura. I provvedimenti sono stati impugnati dal titolare di una struttura farmaceutica che si è ritenuto leso dall’istituzione delle nuove sedi e in particolare di una di esse, cui era stata assegnata una zona ricavata almeno in parte con territorio in qualche misura “sottratto” alla propria. Il Tar – giudice di primo grado - aveva respinto il ricorso; da qui l’appello dinanzi al Consiglio di stato. Uno dei punti di contestazione, sollevati sia in primo che in secondo grado, ha avuto ad oggetto la scelta della ubicazione: il ricorrente ha sostenuto che la nuova farmacia avrebbe dovuto essere collocata in un''area più periferica e meno servita.
Profili giuridici
La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall''autorità competente non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che, ha osservato il Collegio, non ricorrono nel caso specifico sottoposto valutazione. Se l''entità della popolazione interessata lo giustifica, non è manifestamente irrazionale che una nuova farmacia venga collocata in un''area già servita dalle farmacie preesistenti. È vero, quindi, che l''aumento del numero delle farmacie risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva.
Esito del giudizio
Il Consiglio di stato ha rigettato l’appello.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Consiglio di Stato 25.02.2014
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