Diritto Sanitario
12 Settembre 2017La cliente di una farmacia collocata in un centro commerciale conveniva in giudizio la società responsabile dell'immobile per ottenere il risarcimento a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 codice civile (danno cagionato da cose in custodia) per i danni subiti a seguito di un incidente verificatosi mentre usciva dal centro commerciale e in particolare dalla sede farmaceutica, passando su un tratto di pavimentazione che nel punto specifico risultava essere inclinata e resa particolarmente scivolosa dalla pioggia.
Il Tribunale nell'accogliere la domanda risarcitoria ha osservato che la società chiamata in giudizio aveva un rapporto di custodia con il pavimento teatro del sinistro ed -- in quanto tale -- di fatto, si trovava nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, di vigilare su di esso e di evitare che producesse danni a terzi.
Un tale dovere di custodia avrebbe dovuto essere rispettato in modo particolarmente rigoroso, in ragione del fatto che si trattava di luogo altamente transitato e, come tale, destinato all'accesso anche di frequentatori diversamente abili o comunque di persone anziane o malate perché fruitrici del centro commerciale e della farmacia in particolare, a garanzia della cui incolumità (in ragione della loro notoria "minorata difesa") il dovere di cautela preventiva avrebbe dovuto essere "massimo".
Nell'occasione, invece, il pavimento- lungi dall'essere garantito da insidie per gli utenti- risultò sprovvisto di strisce o sistemi anti- scivolo.
Avv. Rodolfo Pacifico -www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Tribunale di Ascoli Piceno 21.07.2017 suwww.dirittosanitario.net
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