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Politica e Sanità

15 Novembre 2011

Straordinari tassati così


Tra le novità introdotte dal Decreto fiscale (DL n. 93/2008) vi sono anche misure per l’incentivazione della produttività del lavoro che riguardano i farmacisti lavoratori dipendenti e datori di lavoro. L’articolo 2 prevede infatti l’applicazione sperimentale, dal 1� luglio al 31 dicembre 2008, di un’imposta sostitutiva pari al 10% di una parte della retribuzione. Si tratta delle somme erogate per le prestazioni di lavoro straordinario di cui al D.Lgs. n. 66/2003; per le prestazioni di lavoro supplementare ovvero per le prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, esclusivamente nell’ambito di contratti a tempo parziale stipulati prima del 29.5.2008 e dei cosiddetti premi di produzione. La tassazione sostitutiva si applica su un importo massimo complessivo lordo di 3.000 euro e salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. La norma riguarda solo i dipendenti del  settore privato che nel 2007 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a  30.000 euro. Tali redditi, essendo assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito del contribuente. Tali somme continuano invece ad avere rilevanza per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali. L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro. Considerato che la tassazione al 10% spetta solo ai soggetti che nel 2007 hanno conseguito un reddito non superiore ad  30.000 euro, nei casi in cui il sostituto che dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva nel 2008 non è quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi 2007 (mod. CUD 2008) spetta al lavoratore dichiarare per iscritto l’importo del reddito da lavoro dipendente 2007. Lo stesso articolo 2, al comma 6 prevede la soppressione dell’articolo 51, comma 2, lett. b), TUIR in base al quale non concorrono a formare il reddito “le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a  258,23 euro, nonch� i sussidi occasionali connessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della Legge 7 marzo 1996, numero 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172”. Dal 29 maggio 2008, quindi, tali somme concorrono a formare il reddito ossia diventano imponibili. Questa modifica, a differenza della precedente, è applicata a tutti i soggetti che percepiscono queste erogazioni e sussidi ed è definitiva.

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