farmacia
24 Ottobre 2024Il direttore di farmacia, in quanto responsabile dell'esercizio commerciale, è legittimato a presentare querela, poiché detiene una relazione di fatto sui beni funzionale all'esercizio dell'attività
Convalidato l’arresto del “palo” e di due donne sorprese subito dopo la commissione del reato mentre occultavano sotto ai vestiti alcune confezioni di crema sottratte dagli scaffali di una Farmacia.
Contro l’ordinanza di convalida gli imputati hanno proposto ricorso sostenendo tra gli altri motivi la violazione di legge per essere stata ritenuta quale idonea condizione di procedibilità una querela proposta da soggetto non legittimato. In chiave difensiva si è osservato che il direttore della farmacia, in forza di tale qualifica, non aveva alcun rapporto diretto con i beni sottratti e che quindi non ne avesse il possesso in senso penalistico. Il direttore avrebbe pertanto potuto legittimamente sporgere querela solo quale rappresentante del proprietario dell'esercizio commerciale, ma con il conseguente onere di documentare adeguatamente la titolarità di un tale potere di rappresentanza.
La Corte di Cassazione nel ritenere il ricorso inammissibile, in riferimento alla dedotta invalidità della querela, ha osservato che l'argomentazione sviluppata si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite, secondo le quali il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. In applicazione di questo principio è stata riconosciuta per esempio al direttore di un supermercato la legittimazione a proporre querela. In una tale accezione la posizione del direttore di una farmacia non può differenziarsi da quella del direttore di un grande magazzino tanto più che, nel caso specifico, al momento del furto, il direttore querelante stava lavorando nella farmacia ed era dunque, in concreto, titolare di una detenzione qualificata del bene, funzionale all'esercizio del commercio" all'interno del negozio.
Per approfondire Cassazione Penale 16.09.2024 su www.dirittosanitario.net al seguente link:
http://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4217&areaid=13
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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