Farmaci Covid-19, Aifa modifica condizioni di prescrizione e dispensazione
L'Aifa ha modificato le condizioni di prescrizione e dispensazione, anche in regime domiciliare, di alcuni farmaci come clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, a carico del Ssn per i soggetti Covid-19
Con la determina del 28 aprile (in Gazzetta il 2 maggio) l'Aifa ha modificato le condizioni di prescrizione e dispensazione, anche in regime domiciliare, dei medicinali clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, a carico del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti Covid-19, in particolare ha stabilito che le modalità di dispensazione possono essere stabilite a livello di ogni singola Regione, fatte salve diverse indicazioni inserite nella scheda del farmaco.
Modalità di dispensazione si può stabilire a livello di ogni singola regione
La nuova Determina tiene conto, spiega l'Agenzia, "dell'evolversi della situazione epidemiologica, della mancanza di farmaci autorizzati per il trattamento dell'infezione da Sars-CoV2 (Covid-19), della necessità di rendere fruibili, attraverso un continuo aggiornamento, tutte le informazioni progressivamente disponibili riguardo alla sicurezza e all'efficacia dei trattamenti, nonché di adottare con procedura urgente provvedimenti atti a non ostacolare l'accesso ad alcuni medicinali già presenti in protocolli nazionali e internazionali". Sulla base di queste premesse ha stabilito che: - i medicinali a base di clorochina, idrossiclorochina, lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir, ritonavir sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento dei pazienti affetti da infezione da Sars-CoV2 (Covid-19), nel rispetto delle condizioni per essi indicate nelle schede dei rispettivi farmaci pubblicate e continuamente aggiornate sul sito dell'Agenzia; - l'uso off label dei sopracitati farmaci è consentito unicamente nell'ambito del piano nazionale di gestione dell'emergenza Covid-19 e nel rispetto degli elementi riportati nelle suddette schede pubblicate sul sito dell'Aifa; - salvo diverse indicazioni pubblicate tramite le schede suddette, le modalità di dispensazione dei suddetti farmaci possono essere stabilite a livello di ogni singola regione; - è fatto obbligo alla struttura prescrittrice di trasmettere all'Aifa i dati relativi ai pazienti trattati con i medicinali in questione, con la sollecitudine consentita dall'attuale momento di emergenza; - sono abrogati l'allegato 1 e le altre disposizioni della determina direttoriale n. 258 del 17 marzo 2020 (cfr circolare 12065) incompatibili con la nuova determina.
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A cura di Redazione Farmacista33
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