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17 Marzo 2020

Coronavirus, prezzi Dpi e mascherine. Le indicazioni di Federfarma


Speculazione sui prezzi dei dispositivi di protezione individuale e mascherine. Federfarma: evitare di vendere a prezzi sproporzionati

In merito alle speculazioni sui prezzi di vendita di dispositivi di protezione individuale, che emergono dai controlli sul territorio della Guardia di Finanza, l'invito che parte da Federfarma alle farmacie è di «astenersi dalla vendita di dispositivi a prezzi sproporzionalmente alterati rispetto a quelli praticati prima dell'emergenza sanitaria in atto, tali da configurare anomale alterazioni o, in ogni caso, tali da far anche solo ipotizzare indebiti margini di ricavo». Questo non solo perché eventuali «manovre speculative» sono punite dal Codice Penale, ma anche perché «il ricorrere di simili episodi, fortunatamente limitati a sporadici casi, realizzano una concreta lesione di immagine per l'intera categoria che, viceversa, merita ogni apprezzamento e plauso per l'efficienza e la dedizione al servizio che sta dimostrando». L'indicazione è contenuta nella circolare di ieri diffusa da Federfarma, in cui viene ribadita la «volontà di combattere con ogni mezzo questi comportamenti».

Appello per segnalare abusi e verificare le fatture d'acquisto

Nel contrasto a fenomeni speculativi, due, in sintesi, sono le linee di azione che emergono: in primo luogo c'è la richiesta «alle Unioni Regionali e Associazioni Provinciali di voler segnalare eventuali abusi, per consentire alla» rappresentanza nazionale «di potersi costituire parte civile nei processi». In particolare, è importante «accertare il prezzo di acquisizione dei DPI da parte di quelle farmacie segnalate per aver venduto tali dispositivi a prezzi non in linea con quelli di mercato - anche richiedendo la documentazione amministrativa di acquisto - così da fornire gli elementi istruttori». Sulla base di tale documentazione infatti «Federfarma potrà attivare le Autorità competenti».

No alla vendita a prezzi sproporzionati

Ma «proprio al fine di evitare anche il solo potenziale rischio di incorrere nelle fattispecie penali» configurate da manovre speculative «si invitano le Unioni Regionali e Associazioni Provinciali a sensibilizzare le farmacie associate a volersi astenere dalla vendita di dispositivi a prezzi sproporzionalmente alterati rispetto a quelli praticati prima dell'emergenza sanitaria in atto, tali da configurare anomale alterazioni o, in ogni caso, tali da far anche solo ipotizzare indebiti margini di ricavo». D'altra parte, scrive Federfarma, «il ricorrere di episodi relativi a fenomeni speculativi, fortunatamente limitati a sporadici casi, realizzano una concreta lesione di immagine per l'intera categoria che, viceversa, merita ogni apprezzamento e plauso per l'efficienza e la dedizione al servizio che sta dimostrando».
A ogni modo, la Federazione informa di stare «intraprendendo iniziative per rappresentare la problematica dei prezzi di riferimento dei Dpi al Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico».

I rischi per chi effettua manovre speculative

Da Federfarma vengono anche ricordati i rischi nel caso di «ricorrenza degli estremi relativi alle Manovre speculative su merci a cui fa riferimento l'articolo 501-bis del Codice penale». In particolare, "chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale» e ne dispongono «la vendita coattiva immediata. La condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza».

Chiesta deroga per sconfezionamento mascherine

Un ultimo punto riguarda «le contestazioni segnalate in merito alle cessioni delle mascherine in singola unità. Si segnala che sono in corso le interlocuzioni con le Autorità competenti volte a ottenere un'apposita deroga temporanea alle disposizioni che impongono di vedere la confezione tale e quale (non sconfezionata) munita di istruzioni», per poterle vendere singolarmente.

Francesca Giani

TAG: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI OCCHI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA, FEDERFARMA, DISPOSITIVI INDOSSABILI, COVID-19, SARS-COV-2, MASCHERINE

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