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17 Ottobre 2023 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni su fatture scontrini per avvalersi eventualmente del ravvedimento operoso in caso di anomalie

Per stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione - al domicilio fiscale comunicato o all’interno del Cassetto fiscale - le informazioni derivanti dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici o fatture elettroniche e i corrispettivi telematici trasmessi dal contribuente. Dati utili, secondo l’ultimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per avvalersi eventualmente dell’istituto del ravvedimento operoso. Le lettere di compliance assumeranno una cadenza mensile, anche se, viene segnalato, in fase di prima applicazione, alcuni operatori finanziari, hanno commesso, sulle informazioni inviate, errori, su cui l'Agenzia delle Entrate è subito intervenuta.
Ade prosegue promozione della compliance. Nuove comunicazioni in arrivo
All’interno delle attività di promozione della compliance e dell’adempimento spontaneo dei contribuenti, nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 3 ottobre, vengono stabilite le modalità con cui vengono messe a disposizione dei “contribuenti titolari di partiva Iva che presentano potenziali anomalie”, quelle “informazioni” che consentono, da un lato, di valutare la “correttezza dei dati in possesso dell’Agenzia”, in modo da “poter fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti per giustificare la presunta anomalia”, e, dall’altro, di “disporre di dati utili per porre rimedio ad eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso”.
In particolare, chiarisce il Documento, destinatari sono appunto “coloro per i quali, dal confronto mensile tra i pagamenti elettronici e le fatture elettroniche emesse e\o i corrispettivi telematici trasmessi, siano emerse anomalie” e, nello specifico, un “ammontare dei pagamenti elettronici mensili superiore al totale complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo”.
Attenzione agli errori negli invii delle lettere di compliance
L’idea dell’Agenzia delle Entrate è che le lettere di compliance assumano una cadenza mensile, come sottolineato in un recente articolo pubblicato su Sedivanews, sulla base del fatto che “gli enti che gestiscono i POS sono obbligati a inviare all’Agenzia delle Entrate il resoconto delle transazioni effettuate da ogni cliente. In fase di prima applicazione, tuttavia, sembra ci siano state” delle criticità. Da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari, scrive infatti l’Agenzia, “è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate. L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi. L’Agenzia si è immediatamente attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati”.
I contenuti della comunicazione e le indicazioni per sanare l’anomalia
All’interno della comunicazione, nel dettaglio, è prevista la “descrizione dell’anomalia riscontrata; le istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare” la posizione, “avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso; le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze o altri elementi”.
L’Agenzia delle Entrate, comunque, oltre a trasmettere la comunicazione al domicilio digitale, rende consultabili le informazioni “all’interno dell’area riservata del “Cassetto fiscale” e nell’interfaccia web “Fatture e corrispettivi”.
Si “evidenzia poi che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista”.
Le novità dal Decreto Energia sulle regole del ravvedimento operoso
A ogni modo, Va poi aggiunto che, sulla base del cosiddetto Decreto energia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine mese, è previsto un ulteriore aspetto (articolo 4 del decreto legge del 29 settembre 2023, n. 131): “I contribuenti che, dal primo gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento anche se le predette violazioni siano state già constatate o a cui verranno constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023 e sempreché le stesse non siano state già contestate attraverso atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento. Per avvalersi della norma, il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023”.
Da parte di Federfarma, in una recente comunicazione, a questo proposito viene evidenziato che “il riferimento è alle violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, che sanzionano le condotte di omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici e le violazioni relative alla mancata emissione di scontrini fiscali o documenti di trasporto”.
Alla luce delle novità del decreto, risulta importante, è il consiglio, “fare attenzione a quali atti sono stati notificati per distinguere i casi in cui la violazione è stata solo riscontrata (in caso di notifica di un Pvc da parte dell’Amministrazione finanziaria) o sia già stata contestata (nel caso in cui si sia in presenza di un atto di liquidazione o di un avviso di accertamento). Pertanto, diventa importante per l’esercente commerciale che decide di avvalersi di questa ipotesi di ravvedimento, di perfezionarlo il prima possibile, per poterne usufruire in modo pieno”.
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