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24 Febbraio 2024 Nella legge Bilancio 2024 è prevista la norma che consente di riallineare le rimanenze iniziali del magazzino, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva che metta al riparo da provvedimenti sanzionatori
Eliminare le differenze che possono crearsi tra rimanenze di magazzino contabili e fisiche, anche al fine di rendere più trasparente e patrimonializzare il bilancio delle imprese. È finalizzata a questo obiettivo la misura, contenuta nella legge Bilancio 2024, che consente la possibilità di riallineare le rimanenze iniziali del magazzino, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva che metta al riparo da provvedimenti sanzionatori. Una novità che ha ricadute anche per le farmacie. A esaminare le possibili opzioni è Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, in un approfondimento su Punto Effe.
Tra le novità fiscali del 2024 la cosiddetta rottamazione del magazzino
«Il provvedimento» spiega De Carli «replica vecchi interventi - su tutti la legge 488/1999 e la legge 289/2022 – e consente, senza che vi sia un obbligo, il riallineamento delle rimanenze iniziali della farmacia, esistenti al 1° gennaio 2023, qualora vi fosse una divergenza tra il valore contabile evidenziato in bilancio e il valore reale delle merci esistenti a tale data, pagando una imposta sostitutiva che mette al riparo da provvedimenti sanzionatori». Nello specifico, «l’adeguamento può essere effettuato in due modi: attraverso l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi, diminuendo il dato contabile, oppure mediante l’integrazione in aumento delle esistenze iniziali contabili omesse precedentemente». La motivazione del diverso calcolo del ravvedimento tra eliminazione e integrazione, continua De Carli, «sembra sia riconducile alla volontà di compensare i differenti comportamenti fiscali illeciti e relative evasioni di imposta tenuti dai contribuenti, evidenziate proprio nella discrasia di valori».
Le opzioni disponibili: l’analisi della situazione nell’ambito delle farmacie
Nel mondo della farmacia, a ogni modo, «la situazione più plausibile è quella della integrazione delle rimanenze contabili». Tale opzione «comporta il versamento della sola imposta sostitutiva del 18% con risultati meno onerosi rispetto a quella dell’eliminazione. Sono numerose, infatti, le farmacie che per i più svariati motivi, hanno esposto dei valori di rimanenze al 31 dicembre 2022, a chiusura del bilancio di quell’anno, inferiori al reale, spesso a motivo di utili di esercizio straordinariamente elevati, soprattutto quando fossero stati effettuati tamponi o vaccini, con l’intenzione magari di ripristinare la convergenza in successivi esercizi».
La misura risulta essere allora una «possibilità che permette di regolarizzare, già da subito, la propria posizione fiscale, ma al contempo permetterebbe anche di dare una rappresentazione di bilancio veritiera, utile per sé stessi, per la propria compagine societaria, per gli istituti di credito, e anche in caso di trattative con potenziali acquirenti, e così via. I costi risultano essere tutto sommato modesti, soprattutto se si considera che una regolarizzazione interna andrebbe a incidere il più delle volte sulle aliquote marginali IRPEF o sull’IRES, oltre che sull’IRAP, per un aggravio di tassazione che in termini percentuali si può collocare intorno al 45%».
I vantaggi da tenere in considerazione e l’operatività
Un altro «plus da prendere in considerazione è il fatto che l’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. La regolarizzazione inoltre non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge che lo ha istituito. Da ultimo non è marginale considerare che sembra trattarsi di un procedimento contabile e dichiarativo piuttosto agevole, con la conseguenza di non comportare costi amministrativi significativi, come purtroppo è stato in relazione ai vari crediti d’imposta o bonus fiscali di diversa natura».
Da un punto di vista «operativo, va ricordato che l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023, il cui termine di invio è fissato - per il momento - al 15 ottobre 2024. La dichiarazione dovrà fare riferimento a un bilancio relativo all’anno passato in cui le rimanenze iniziali sono quelle regolarizzate, mentre quelle finali sono le reali».
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