Fisco e Tributi
23 Luglio 2025L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul trattamento fiscale delle nuove componenti della remunerazione farmaceutica introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: tutte le quote, comprese quelle per farmacie rurali o con basso fatturato, sono parte del corrispettivo e quindi imponibili. A fare il punto è Pina Ricciardo dottore commercialista

Le quote fisse, variabili e aggiuntive previste dal nuovo sistema di remunerazione per le farmacie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rientrano nel campo di applicazione IVA, con aliquota ridotta al 10%. Il chiarimento - anticipato da Federfarma con la circolare n. 167 del 20 maggio 2025 - è ora confermato ufficialmente nella consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, emessa in risposta all’istanza n. 956-33/2025 presentata dalla stessa Federfarma il 18 aprile.
Remunerazione farmacie: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su Iva e Dcr
Il chiarimento dell’Agenzia arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore (1° marzo 2024) della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 225-227, L. 213/2023), che ha completamente ridisegnato il sistema di calcolo dei corrispettivi spettanti alle farmacie per l’erogazione dei farmaci in regime di SSN.
In base alla normativa previgente, il corrispettivo spettante alle farmacie per la dispensazione dei farmaci in regime SSN era calcolato ope legis come percentuale del prezzo al pubblico al netto dell’IVA, determinato dal produttore in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e ridotto dall’applicazione degli sconti. La farmacia conseguiva un margine potenziale pari al 30,35% di tale corrispettivo, importo che poteva variare in base al costo effettivo di acquisto.
Il nuovo sistema di remunerazione per le farmacie convenzionate con il SSN, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed entrato in vigore il 1° marzo 2024, prevede una struttura più articolata e trasparente. Il corrispettivo continua a essere determinato ope legis, ma è ora scomposto in quote predefinite da calcolare sulla base del prezzo al pubblico al netto dell’IVA.
Su questo valore si applicano le seguenti ripartizioni:
Tutte queste componenti rappresentano il corrispettivo spettante alla farmacia per ogni confezione ceduta in regime SSN e concorrono alla base imponibile IVA, con aliquota ridotta del 10%, come previsto dal n. 114 della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.
Nel documento l’Agenzia accoglie l’esempio pratico proposto dall’Associazione istante. Per un farmaco con prezzo di vendita al pubblico al netto dell’iva pari a 10 euro, il corrispettivo alla farmacia può includere:
Totale: €3,575, che costituisce base imponibile IVA, soggetta all’aliquota del 10%.
Anche le quote aggiuntive riconosciute alle farmacie con fatturati contenuti o situate in zone rurali rientrano nell’imponibile IVA. L’Agenzia esclude che si tratti di contributi o sostegni, precisando che si tratta di voci strutturali del corrispettivo fissato dalla normativa. Non sono quindi escluse dal campo IVA, bensì soggette a imposizione in quanto direttamente connesse con il prezzo della cessione.
Per rafforzare l’impostazione, l’Agenzia richiama anche la Corte di Giustizia UE, secondo cui costituisce operazione imponibile ogni scambio in cui vi sia un rapporto giuridico tra fornitore e cliente e il compenso rappresenti il controvalore effettivo della prestazione.
In altre parole, qualunque somma percepita come parte del prezzo della cessione del farmaco – anche se determinata in modo forfettario o in base a parametri soggettivi (es. tipo di farmacia) – assume rilievo fiscale ai fini IVA.
Il chiarimento dell’Agenzia mette fine ai dubbi interpretativi e garantisce uniformità nell’applicazione del nuovo sistema. Le farmacie, ma anche gli operatori contabili e fiscali del settore sanitario, dovranno adeguare con precisione i propri sistemi di fatturazione e contabilizzazione, considerando tutte le quote come rilevanti ai fini IVA, con aliquota agevolata.
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