Login con

Fisco e Tributi

23 Luglio 2025

Remunerazione farmacie: le nuove quote soggette a IVA al 10%. Il chiarimento dell'Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul trattamento fiscale delle nuove componenti della remunerazione farmaceutica introdotte dalla Legge di Bilancio 2024: tutte le quote, comprese quelle per farmacie rurali o con basso fatturato, sono parte del corrispettivo e quindi imponibili. A fare il punto è Pina Ricciardo dottore commercialista

di Pina Ricciardo - Dottore commercialista


bilancio fisco busta paga

Le quote fisse, variabili e aggiuntive previste dal nuovo sistema di remunerazione per le farmacie in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rientrano nel campo di applicazione IVA, con aliquota ridotta al 10%. Il chiarimento - anticipato da Federfarma con la circolare n. 167 del 20 maggio 2025 - è ora confermato ufficialmente nella consulenza giuridica n. 5 del 20 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, emessa in risposta all’istanza n. 956-33/2025 presentata dalla stessa Federfarma il 18 aprile.

Remunerazione farmacie: chiarimento dell’Agenzia delle Entrate su Iva e Dcr

Il chiarimento dell’Agenzia arriva a pochi mesi dall’entrata in vigore (1° marzo 2024) della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 225-227, L. 213/2023), che ha completamente ridisegnato il sistema di calcolo dei corrispettivi spettanti alle farmacie per l’erogazione dei farmaci in regime di SSN.

Dal vecchio al nuovo: cosa cambia

In base alla normativa previgente, il corrispettivo spettante alle farmacie per la dispensazione dei farmaci in regime SSN era calcolato ope legis come percentuale del prezzo al pubblico al netto dell’IVA, determinato dal produttore in accordo con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), e ridotto dall’applicazione degli sconti. La farmacia conseguiva un margine potenziale pari al 30,35% di tale corrispettivo, importo che poteva variare in base al costo effettivo di acquisto.

Come funziona il nuovo sistema

Il nuovo sistema di remunerazione per le farmacie convenzionate con il SSN, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 ed entrato in vigore il 1° marzo 2024, prevede una struttura più articolata e trasparente. Il corrispettivo continua a essere determinato ope legis, ma è ora scomposto in quote predefinite da calcolare sulla base del prezzo al pubblico al netto dell’IVA.

Su questo valore si applicano le seguenti ripartizioni:

  1. 66,65% è attribuito al produttore, quale quota fissa di spettanza;
  2. 3% va al distributore all’ingrosso;
  3. il restante importo (30,35%) spetta alla farmacia, articolato in più componenti:
  • Una quota variabile pari al 6% del prezzo al pubblico del farmaco, al netto dell’IVA;
  • Una quota fissa, determinata in base al prezzo del farmaco:
    • €0,55 per farmaci con prezzo ≤ €4,00;
    • €1,66 per farmaci con prezzo tra €4,01 e €11,00;
    • €2,50 per farmaci con prezzo > €11,00;
  • Una quota aggiuntiva di €0,10 (rideterminata a €0,115 dal 1° gennaio 2025) per ogni confezione inserita nelle liste di trasparenza dell’AIFA;
  • Ulteriori quote fisse aggiuntive, riconosciute alle farmacie con fatturato SSN contenuto o situate in zone rurali sussidiate, così differenziate:
    • €1,20 per farmacie con fatturato SSN (al netto IVA) fino a €150.000;
    • €0,58 per fatturato fino a €300.000 (escluse le rurali sussidiate);
    • €0,62 per farmacie rurali sussidiate con fatturato fino a €450.000.

Tutte queste componenti rappresentano il corrispettivo spettante alla farmacia per ogni confezione ceduta in regime SSN e concorrono alla base imponibile IVA, con aliquota ridotta del 10%, come previsto dal n. 114 della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972.

Un esempio pratico

Nel documento l’Agenzia accoglie l’esempio pratico proposto dall’Associazione istante. Per un farmaco con prezzo di vendita al pubblico al netto dell’iva pari a 10 euro, il corrispettivo alla farmacia può includere:

  • €0,60 come quota variabile (6%);
  • €1,66 come quota fissa (per farmaci da €4,01 a €11);
  • €0,115 per lista di trasparenza (valore 2025);
  • €1,20 come quota aggiuntiva (per farmacie con fatturato SSN ≤ €150.000).

Totale: €3,575, che costituisce base imponibile IVA, soggetta all’aliquota del 10%.

Anche le farmacie “piccole” o rurali

Anche le quote aggiuntive riconosciute alle farmacie con fatturati contenuti o situate in zone rurali rientrano nell’imponibile IVA. L’Agenzia esclude che si tratti di contributi o sostegni, precisando che si tratta di voci strutturali del corrispettivo fissato dalla normativa. Non sono quindi escluse dal campo IVA, bensì soggette a imposizione in quanto direttamente connesse con il prezzo della cessione.

Il richiamo alla giurisprudenza UE

Per rafforzare l’impostazione, l’Agenzia richiama anche la Corte di Giustizia UE, secondo cui costituisce operazione imponibile ogni scambio in cui vi sia un rapporto giuridico tra fornitore e cliente e il compenso rappresenti il controvalore effettivo della prestazione.

In altre parole, qualunque somma percepita come parte del prezzo della cessione del farmaco – anche se determinata in modo forfettario o in base a parametri soggettivi (es. tipo di farmacia) – assume rilievo fiscale ai fini IVA.

Stop ai dubbi

Il chiarimento dell’Agenzia mette fine ai dubbi interpretativi e garantisce uniformità nell’applicazione del nuovo sistema. Le farmacie, ma anche gli operatori contabili e fiscali del settore sanitario, dovranno adeguare con precisione i propri sistemi di fatturazione e contabilizzazione, considerando tutte le quote come rilevanti ai fini IVA, con aliquota agevolata.

Fonte

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9110117/Risposta+n.+5_2025_.pdf/3dccfc32-6e51-6074-a368-91bba108df81?t=1750437990220

TAG: REMUNERAZIONE, DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA (DCR), FARMACIE

Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:

Seguici su Facebook! Seguici su Linkedin! Segui le nostre interviste su YouTube!

Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

13/05/2026

L’iperammortamento 2026 torna a incentivare gli investimenti Industria 4.0 anche nelle farmacie. Il commercialista Stefano De Carli spiega vantaggi fiscali, requisiti tecnici e nuovi adempimenti...

A cura di Redazione Farmacista33

05/05/2026

Fenagifar promuove una survey tra i farmacisti per raccogliere opinioni sul contributo di solidarietà Enpaf, tra favorevoli, contrari e ipotesi di riforma, con l’obiettivo di fotografare il...

A cura di Simona Zazzetta

21/04/2026

La legge di conversione del decreto Pnrr n. 19/2026 pubblicata in Gazzetta ufficiale è in vigore dal 21 aprile: l’articolo 8 elimina l’obbligo di conservare per 10 anni le ricevute cartacee dei...

A cura di Redazione Farmacista33

17/04/2026

L'agenzia delle Entrate avverte che è in scadenza l'obbligo di collegare registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico in uso a inizio 2026. L’adempimento, introdotto dalla Legge di...

A cura di Redazione Farmacista33

 
Resta aggiornato con noi!

La tua risorsa per news mediche, riferimenti clinici e formazione.

 Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni di privacy

AZIENDE

STRESS DA RIENTRO: QUANDO LA MENTE OSTACOLA IL SONNO

STRESS DA RIENTRO: QUANDO LA MENTE OSTACOLA IL SONNO

A cura di Metagenics

Aifa pubblica una Faq e materiale informativo per supportare l'applicazione della nuova Nota N01 sugli inibitori di pompa protonica. Chiarimenti su durata delle terapie, criteri di rimborsabilità,...

A cura di Redazione Farmacista33

 
chiudi

©2026 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Viale Enrico Forlanini 21 - 20134 Milano (Italy)

Top