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14 Novembre 2020

Covid-19. Positività, quarantena, guarigione. Guida su misure per farmacie e parafarmacie


Mentre è in corso il confronto tra Governo e Regioni su possibili ulteriori restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, il punto sulle misure di quarantena, isolamento e nel caso di contagio in farmacia

Mentre è in corso l'ennesimo confronto tra Governo e Regioni su possibili ulteriori restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, non c'è giorno in cui, a un qualche livello - nazionale, regionale, locale, ministeriale - vengano adottate misure nuove, che vanno, di volta in volta, a ridisegnare il quadro di regole e norme con cui imprese, operatori sanitari e cittadini si trovano ad avere a che fare. Con una situazione in cui talvolta diventa difficile orientarsi, soprattutto più si scende nel dettaglio e nei casi specifici. Quanto durano realmente quarantena e isolamento? Come si deve comportare il farmacista se viene a contatto con un caso confermato? Che cosa succede se c'è un contagio in farmacia o in parafarmacia? A fare un quadro delle normative aggiornate al Dpcm del 3 novembre è la Fofi, in una recente circolare in cui ricapitola tutte le misure valide per farmacie e parafarmacie.

La certificazione del medico in caso di allontanamento o febbre

Di interesse, sono le indicazioni da attuare nei luoghi di lavoro. In particolare, da parte della Fofi viene ricordato che «prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrebbe essere rilevata la temperatura corporea del personale» e anche eventualmente nel caso di comparsa di sintomatologie riconducibile al Covid-19. In caso di «temperatura superiore ai 37,5 non dovrà essere consentita la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere immediatamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto soccorso». A sua volta «il lavoratore comunica la situazione al proprio medico di medicina generale, che stabilisce i giorni di assenza. Il certificato inviato all'Inps contiene la motivazione della richiesta e la diagnosi. Nel caso la certificazione della malattia contenga anche il codice Covid-19, il lavoratore è segnalato dal medico alla propria Asl per l'avvio della gestione del malato. Superato il periodo di malattia in assenza di ulteriori sintomi è il medico di Medicina generale che pone termine al periodo di malattia». In ogni caso, «la sanificazione dei locali è obbligatoria e immediata in caso di esiti positivi di lavoratori. È fortemente raccomandata comunque la sua periodicità con una frequenza di almeno 1 volta ogni 10-15gg, in funzione della tipologia e delle modalità di esecuzione». In generale, oltre a «igienizzazione e pulizia quotidiana», anche «l'areazione dei locali è una parte importante del biocontenimento. EÌ necessario favorire quanto più possibile la stessa durante il normale orario di lavoro». Da parte del lavoratore, a ogni modo, viene raccomandato il rispetto del «distanziamento sociale con il cliente-utente», ma anche «interpersonale di almeno 1 metro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche nelle fasi operative extra lavoro (per esempio riunioni, pausa pranzo, e così via)».

Positività, certificazione, quarantena: le regole per i farmacisti

Per quanto riguarda la gestione dei casi accertati, della quarantena - di «persone sane per la durata del periodo di incubazione» -, e dell'isolamento - di «casi di documentata infezione» -, il riferimento più recente è la circolare del ministero della Salute del 12 ottobre (già anticipata). In particolare, in caso di positività occorre distinguere tre situazioni: se il tampone è positivo e il soggetto è asintomatico, «il rientro in comunità avviene dopo un periodo di «almeno 10 giorni dalla comparsa della positività» ma con «esecuzione di test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test)». Nel caso, invece, di soggetto sintomatico, il «rientro in comunità avviene dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)». Ci sono poi i «casi positivi a lungo termine», cioè coloro che, «pur non presentando più i sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-CoV-2: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie» in caso di fragilità.

Le indicazioni per i contagi in famiglia e al lavoro. Gli step per la guarigione

Che cosa succede invece nel caso in cui un farmacista abbia avuto contatti con un caso confermato a casa o in farmacia e parafarmacia? Va detto che per la popolazione generale «non si prevede quarantena o esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti, salvo che non risultino successivamente positivi», ma nello specifico dei farmacisti, insieme a medici, infermieri e operatori sanitari, la quarantena precauzionale non è prevista nemmeno nel caso di contatto stretto con caso confermato. Nel caso di contagio di un convivente o famigliare o di un caso accertato in farmacia e parafarmacia, per i farmacisti, così come in generale per «i dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici, nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori» - resta in vigore quindi solo la «sorveglianza sanitaria», vale a dire il monitoraggio da parte della Asl o del medico di medicina generale per accertarsi dello stato di salute. «Solo nel caso di sintomatologia respiratoria o tampone positivo si dovrà sospendere l'attività lavorativa». Un'ultima riflessione va alla guarigione: «Il certificato di guarigione eÌ trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità pubblica al lavoratore. Ai fini del reintegro, il Medico competente (Mm), ove nominato, previa presentazione della certificazione da parte del lavoratore, valuta la possibilità di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare "l'idoneità alla mansione", nonché per valutare profili specifici di "rischiosità"».

Francesca Giani

TAG: FARMACISTI, FARMACIE, FARMACISTA, CORONAVIRUS, COVID-19, SARS-COV-2

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