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20 Luglio 2023 L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), ha lanciata una proposta per individuare un quadro normativo “chiaro e trasparente” per gli influencer - equiparati, in determinate situazioni, a fornitori di servizi media - per una maggiore trasparenza e consapevolezza

La crescente rilevanza e diffusione dell’attività degli influencer – in ogni comparto - ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, e ha portato in diversi Paesi a iniziative regolamentari. Il tema è da tempo sotto i riflettori anche in Italia e, di recente, dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), è stata lanciata una consultazione pubblica, coinvolgendo i principali stakeholder, per individuare “un quadro chiaro e trasparente di disposizioni applicabili anche agli influencer - equiparati, in determinate situazioni, a fornitori di servizi media - anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza”.
Influencer: l’Agcom lancia consultazione pubblica per inquadrarne le attività
“La crescente rilevanza e diffusione dell’attività di “influencer” – o “vlogger”, “streamer”, “creator” - che creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, su cui esercitano la responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media, ha attirato l’interesse delle istituzioni pubbliche, in considerazione dell’impatto che essi hanno sugli utenti, sui consumatori e sulla società” scrive l’Agcom in una nota. Tale spinta ha condotto “all’avvio di iniziative regolamentari in numerosi Paesi europei”. Gli influencer, continua, “svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi” che “sono chiamati al rispetto delle misure previste dal Testo unico sui servizi di media audiovisivi”.
Necessario introdurre più trasparenza, pur senza maggiori oneri burocratici
Per L’Autorità l’esigenza è quella di “individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni normative e regolamentari applicabili anche agli influencer, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti degli stakeholder e del pubblico, assicurando, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari”.
D’altra parte, “un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo”. Si tratta infatti di funzioni diverse rispetto ai “servizi di piattaforma per la condivisione di video”, che hanno già una regolamentazione specifica, e che “rappresentano esclusivamente lo strumento tramite il quale gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti”.
Obiettivo della consultazione - votata all’unanimità dal consiglio, nella riunione del 13 luglio, - è quindi quello di “acquisire le osservazioni di tutti i soggetti interessati” a partire da un documento che contiene le “misure volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”. Il documento, a seconda di quelli che saranno gli esiti della consultazione, potrà “trovare un adeguato veicolo regolamentare nella forma delle Linee-guida, le quali, oltre a presentare il pregio di una maggiore flessibilità rispetto a un regolamento, meglio si attagliano alla concreta fattispecie degli influencer”. La consultazione avrà una durata di 60 giorni.
Va fatta differenziazione tra chi opera in maniera continua o saltuaria
Per l’Autorità, a ogni modo, è opportuno introdurre una differenziazione all’interno della categoria stessa degli “influencer e dei servizi audiovisivi da questi prestati”.
Da un lato ci sono “soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi tale da renderli sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on-demand (ad esempio, i canali YouTube). Per questi soggetti si renderà dunque opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo unico, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)”. Dall’altra parte ci sono invece “soggetti che operano in maniera meno continuativa e strutturata. A costoro, di contro, non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta”.
Fenomeno crescente nel settore farmaceutico. Circolare Fofi: i divieti esistenti valgono già per tutti
Il fenomeno degli influencer è crescente, con diversi profili e contenuti, anche nel comparto. Sul tema della comunicazione sanitaria sui social media si era espressa, in primavera, anche Fofi con una circolare in cui erano stati rimarcati alcuni principi fondamentali “in materia validi nel più ampio perimetro della attività professionali” del farmacista. “A norma del Codice deontologico” aveva ricordato Fofi, “il farmacista, nell’attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, è tenuto a garantire un’informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all’uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione”. Dalla Fofi sono state richiamate anche le norme e i divieti relativi alla pubblicità di medicinali presso il pubblico ed è sottolineato che “la pubblicità della professione di farmacista e l’informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e che le informazioni fornite non devono essere equivoche, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all’oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all’attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all’Ordine di appartenenza”.
La Francia intensifica lotta contro pubblicità occulta
Un primo caso di regolamentazione legislativa delle attività di influencer arriva invece dalla Francia, dove, a inizio giugno, è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la proposta di legge sul tema. “Gli influencer” avevano detto esponenti del Senato all’indomani dell’ok al testo, “devono già rispettare le norme vigenti in materia di vigilanza sulla pubblicità e promozione di beni e servizi, in particolare in tema di divieti, tra cui quelli relativi a farmaci e a prescrizioni mediche”, ma la necessità era anche quella di inquadrare a livello legislativo “tali attività e tutelare gli utenti da promozioni a volte nascoste che rischiano di essere pericolose per la salute pubblica”. Con la proposta di legge è stata data, infatti, come si legge nel comunicato dei Ministeri, “una definizione giuridica alla figura e alle attività degli influencer” e sono state fissate una serie di norme specifiche, così come richiamati codici già esistenti – come quello di tutela dei minori o delle disabilità. Attenzione particolare, è posto poi all’ambito sanitario, con articoli ad hoc, anche se, più in generale, il richiamo è “al rispetto di tutte norme relative alla sanità e alla pubblicità presenti nel settore, per farmaci e dispositivi medici”, in nome del principio “della protezione della salute”. In Francia a ogni modo, è in corso una attività ispettiva, che verrà intensificata, per individuare le forme di influencer marketing non trasparente e contenuti non corretti.
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