Farmacisti
20 Settembre 2023 Il punto della situazione riguardo alla contribuzione all’Ente bilaterale prevista dal contratto nazionale delle farmacie private siglato nel settembre 2021 da Federfarma e rappresentanze sindacali. I versamenti a cadenza semestrale e le sanzioni previste in caso di inadempienza

La contribuzione all’Ente bilaterale prevista dal contratto nazionale delle farmacie private è obbligatoria e decorre a partire da luglio, con versamenti previsti a cadenza semestrale. Al momento vige un regime transitorio, stabilito in un accordo tra Federfarma e le sigle confederali. Ma quali sono le modalità operative e le prossime tempistiche? Quali le funzioni dell’Ente?
Bilateralità: requisiti e obblighi per datori e lavoratori
L’Ente bilaterale è una delle previsioni dell’ultimo rinnovo del Contratto nazionale delle farmacie private, del 7 settembre 2021, ed è stato strutturato a luglio dell’anno scorso con un Accordo tra le parti, che ha sancito la costituzione di Ebifarm – accanto al Fondo di assistenza sanitaria Fasifarm. A livello di contenuti, tra le attività che possono essere svolte dall’Ente Bilaterale c’è la «promozione di studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private; sviluppo, attraverso convenzioni, di nuovi progetti in materia di conciliazione vita-lavoro e di welfare; gestione di iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi; sulla base di specifici accordi stipulati dalle Parti firmatarie del Ccnl, erogazione di sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori; relazione annuale sulle buone prassi e sulle eventuali criticità».
Modalità e tempistiche per la contribuzione
Per assicurarne l’operatività, è stato previsto un finanziamento «a decorrere dal primo luglio 2023». Nel dettaglio «la quota contrattuale di servizio è stata fissata nella misura globale del 0,10% di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05% a carico del datore di lavoro e altrettanto del lavoratore». Federfarma e le sigle confederali hanno poi stipulato, a luglio, un ulteriore Accordo in cui sono state definite le modalità e le tempistiche per conferire il finanziamento: «Le parti intendono avvalersi del modello F24 per la quota contrattuale di servizio». Il «versamento è effettuato a Ebifarm a cadenza semestrale posticipata: entro il 16 gennaio per il secondo semestre dell’anno precedente, ed entro il 16 luglio per il primo semestre dell’anno in corso. Il primo versamento relativo al semestre che va dal primo luglio 2023 - mese di decorrenza del finanziamento - al 31 dicembre 2023, deve essere pertanto effettuato entro il 16 gennaio».
Regime transitorio e omesso versamento
Al momento, ha chiarito Federfarma e lo stesso Ebifarm in una comunicazione, vige un regime transitorio, in attesa dell’attivazione del sistema di riscossione tramite convenzione INPS (sistema F24). Pertanto, in questa fase, è stato stabilito un valore convenzionale di due euro per quattordici mensilità, di cui un euro a carico del datore di lavoro e uno a carico del lavoratore. Si tratta di un contributo che è da trattenersi mensilmente e da versarsi cumulativamente (appunto in data 16 gennaio 2024). Nella comunicazione viene anche precisato che «il contributo volontario a carico del lavoratore di 1 euro per 14 mensilità previsto dal previgente CCNL è soppresso in quanto sostituito dal nuovo sistema contributivo».
Ma che cosa succede in caso di omesso versamento? Secondo il CCNL «il datore che ometta il versamento delle quote è tenuto a corrispondere al lavoratore con la medesima decorrenza un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo maggiorato del 10% per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale».
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