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16 Febbraio 2024 C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per trasmettere i dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche, nel corso dell’anno 2023

C’è tempo fino al 29 febbraio 2024 per trasmettere i dei dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni galeniche, nel corso dell’anno 2023. Il Ministero della Salute ha infatti prorogato il termine per l’adempimento da parte dei farmacisti inizialmente fissato al 31 gennaio 2024, mentre non variano le modalità con cui inviare i dati che deve avvenire esclusivamente da una casella Pec alla casella Pec del ministero della Salute (ril.doping@postacert.sanita.it). I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione. Lo ricorda una circolare di Fofi
Come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: decreto ministeriale 18 novembre 2010 e decreto ministeriale 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2023. Il nuovo termine previsto per l’invio dei dati è il 29 febbraio 2024.
Ai sensi del Decreto ministeriale 3 ottobre 2023, ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle seguenti classi:
Salbutamolo per via inalatoria: al massimo 1600 microgrammi nell’arco delle 24 ore, in dosi frazionate senza superare la dose di 600 microgrammi nelle 8 ore, a decorrere da quando viene somministrata la prima dose;
Formoterolo per via inalatoria: dose massima erogata 54 microgrammi nell’arco delle 24 ore;
Salmeterolo per via inalatoria: dose massima 200 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
Vilanetrolo per via inalatoria: dose massima 25 microgrammi nell’arco delle 24 ore.
Quantità di drospirenone e pamabromo; quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per somministrazione topica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide).
Quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale. Quantità di Clonidina (S6); quantità di derivati dell’imidazolina per uso dermatologico, nasale, oftalmico o otico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, tetrizolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2023 (Bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina).
Glucocorticosteroidi (S9): altre vie di somministrazione (inclusa l'inalatoria e la topica: dentale-intracanalare, la dermica, la intra-nasale, l'oftalmologica, l'otica e la perianale) non sono proibite quando usate nelle dosi e nelle indicazioni terapeutiche autorizzate.
Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.
Il BPC-157 è ora proibito come S0, secondo una recente rivalutazione ed aggiunto nella categoria "S0" come esempio.
Il ministero ricorda che l'elenco pubblicato sul sito della WADA costituisce parte integrante e sostanziale delle sostanze doping 2023.
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