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15 Luglio 2024

Cannabidiolo. Le nuove regole, obblighi e sanzioni sui preparati a uso orale da estratti di cannabis

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale (DM) Salute del 27 giugno 2024, dal 5 agosto 2024 cambiano le regole per la gestione delle composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis. Una circolare le di Federfarma ricorda ai farmacisti obblighi e sanzioni in caso di illeciti o inadempimenti

 

di Redazione Farmacista33


Cannabidiolo. Le nuove regole, obblighi e sanzioni sui preparati a uso orale da estratti di cannabis

Con il Decreto Ministeriale (DM) Salute del 27 giugno 2024, le composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis sono state inserite nella tabella dei medicinali, sezione B, del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 9 ottobre 1990, n. 309. Una circolare del sindacato dei titolari aggiorna i farmacisti sulle nuove regole.

Dettagli normativi, entrata in vigore e nuove regole 

Il DM Salute entrerà in vigore il 5 agosto 2024. Da tale data, tutte le farmacie che possiedono già il cannabidiolo da estratti di Cannabis dovranno caricarlo sul “Registro entrata-uscita delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, citando nelle Note il riferimento al DM stesso”.

Per gli acquisti effettuati a partire dal 5 agosto, il cannabidiolo estratto da Cannabis dovrà essere richiesto ai distributori attraverso un Buono-Acquisto e fornito con ricetta non ripetibile (RNR). Queste disposizioni si applicano anche agli estratti titolati di CBD in olio, mentre nulla cambia per il cannabidiolo di origine sintetica.

Obblighi di registrazione e sanzioni

È fondamentale rispettare gli obblighi di registrazione per evitare sanzioni. In caso di mancata ottemperanza, l'art. 68 del DPR n. 309/1990 prevede le seguenti pene: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 1.549 (lire tre milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni).”

Il decreto: GU Serie Generale n.157 del 06-07-2024

Classificazioni Tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope

TAG: CANAPA LIGHT, STUPEFACENTI, CANNABIS TERAPEUTICA, CANNABIDIOLO, GALENICA, TABELLA, FARMACIE, FARMACISTI

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