Covid-19 e sicurezza sul lavoro, aggiornato Protocollo condiviso. Tra le novità la gestione del rientro dopo malattia
La nuova versione del Protocollo condiviso sulle misure per il contrasto del Sars-Cov-2 aggiorna le misure di sicurezza e la gestione del rientro a lavoro dopo la malattia
Se un lavoratore ha contratto il Covid-19 e risulta negativo, attraverso quali passaggi può essere disposto il suo rientro al lavoro? In che maniera può essere gestito chi è positivo a lungo termine? Sono solo alcuni degli interrogativi che spesso si pongono i datori di lavoro e proprio su questi punti sono intervenute recenti modifiche, in particolare, dalla nuova versione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro, stipulato tra Governo e parti sociali il 6 aprile. Il documento ha aggiornato di fatto le precedenti versioni di marzo e aprile dell'anno scorso, che avevano posto le basi delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Protocollo condiviso aggiorna misure di sicurezza. Novità su rientro al lavoro dopo Covid
Come si ricorderà, l'aggiornamento del Protocollo è avvenuto nell'incontro tra Governo e parti sociali del 6 aprile, in cui, contestualmente, è stato definito anche l'Accordo per la vaccinazione nei luoghi di lavoro. La impostazione e le misure di base restano sostanzialmente invariate, rispetto ai Protocolli condivisi firmati il 14 marzo e il 24 aprile dell'anno scorso, mentre sono stati riportati gli aggiornamenti alle indicazioni che nel corso dell'anno sono state emanate da Ministero della Salute, Iss, e alle più recenti normative di contenimento. Nel dettaglio, un ambito che ha subito modifiche è proprio quello relativo al rientro del lavoratore che abbia contratto il Covid-19. Sul tema, in particolare, in un approfondimento pubblicato su Sedivanews, è stato sottolineato come "per la varietà delle singole situazioni e la conseguente diversità dei regimi applicabili la procedura non sia semplice". Dal Protocollo del 6 aprile, a ogni modo, vengono richiamate le varie fattispecie e casistiche, ognuna delle quali richiede una diversa gestione. In particolare, continua l'approfondimento, per quanto riguarda i "Lavoratori positivi che abbiano sviluppato sintomi gravi e ricovero - quali per esempio polmonite, infezione respiratoria acuta grave -, il medico competente - ove nominato - o il medico di base deve redigere il certificato in cui si attesta la negatività del paziente risultante da un tampone molecolare". Per i "Lavoratori positivi sintomatici, restano valide le regole già note, che prevedono, dopo un isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e il riscontro di un tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi, il rientro in comunità, ma allo stesso tempo anche la riammissione alle normali attività lavorative". Anche i "Lavoratori positivi asintomatici possono rientrare dopo il periodo di isolamento di almeno 10 giorni calcolati dall'accertamento della positività. Questo, s'intende, dopo l'esecuzione di un tampone molecolare con esito negativo. Tutte e tre queste categorie, ai fini del reintegro in farmacia, devono inviare al titolare - mediante il medico competente o il medico di base - il certificato che attesta l'avvenuta negativizzazione. Inoltre, se sono risultati negativi al tampone, anche quando nel loro nucleo familiare risultino casi ancora positivi, possono tornare in comunità e, al tempo stesso, riprendere le attività lavorative, perché in ogni caso non considerati contatti stretti".
Le misure per i lavoratori positivi a lungo termine
C'è poi la casistica dei "Lavoratori positivi a lungo termine: i soggetti risultati ancora positivi al test molecolare dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi possono tornare in comunità, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, ma - è questa l'importante novità che deriva dal Protocollo del 6 aprile - non possono rientrare tout court in servizio, come precedentemente previsto, bensì si devono sottoporre a un tampone molecolare o anche rapido antigenico con esito negativo effettuato in struttura autorizzata dal Ssn; anche in questa specifica ipotesi il lavoratore dovrà previamente inviare il referto al datore di lavoro con il medico competente o di base". Nel periodo tra "la fine dell'isolamento di 21 giorni, certificata dal medico curante, e la completa negativizzazione del tampone, il lavoratore può essere adibito alla modalità di lavoro agile e, ove questo non sia possibile e/o compatibile con le mansioni svolte e/o con l'attività aziendale, potrà proseguire il periodo di malattia iniziato dalla comparsa dei sintomi, se naturalmente sintomatico, oppure dall'accertamento della positività, se asintomatico. A ogni modo, la negativizzazione definitiva del lavoratore positivo a lungo termine non necessita di validazione dal medico curante". Un'altra novità, come indicato in una recente circolare di Federfarma, riguarda l'uso dei dispositivi di protezione individuale: "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021".
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A cura di Paolo Levantino - Farmacista clinico
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