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29 Settembre 2026La dispensazione comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza e le indicazioni al paziente. Un approfondimento di Sinasfa chiarisce quando lo svolgimento di queste attività da parte di personale non abilitato può assumere rilievo penale e come si valutano le responsabilità delle diverse figure della farmacia.

La dispensazione dei medicinali è un’attività professionale riservata al farmacista: comprende la gestione della prescrizione, i controlli di competenza e le indicazioni al paziente. Il personale non farmacista può svolgere mansioni di supporto, ma l’eventuale svolgimento di attività riservate può configurare il reato di esercizio abusivo della professione con rischio di sanzioni amministrative e penali. In un approfondimento, Sinasfa richiama le regole applicabili e distingue le possibili responsabilità del personale non abilitato, del titolare, del direttore e del farmacista collaboratore. L’accertamento riguarda in ogni caso le condotte concretamente tenute da ciascuno.
“La dispensazione dei medicinali è un’attività propria del farmacista e non consiste nella semplice consegna di una confezione - osserva Sinasfa. - Il farmacista gestisce la prescrizione, effettua i controlli di propria competenza e fornisce al paziente le necessarie indicazioni professionali”.
È su queste attività che si colloca il confine rispetto alle mansioni di supporto svolte da personale non farmacista. La trattazione richiama, in particolare, i casi in cui una persona non abilitata riceva e gestisca prescrizioni, dispensi direttamente medicinali o fornisca consigli professionali al paziente. Sinasfa ricorda anche l’importanza che il cittadino possa riconoscere il farmacista tra le persone che operano nella farmacia, richiamando la circolare Fofi del 2012 successivamente richiamata anche nel Commentario al Codice deontologico.
L’articolo 348 del Codice penale punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Come ricorsa il Sinasfa, “il magazziniere, il banconista o qualsiasi altro soggetto privo dei necessari requisiti professionali che svolga attività riservate alla professione può rispondere del reato previsto dall’art. 348 c.p., qualora ne siano accertati gli elementi”.
La distinzione, quindi, riguarda le attività concretamente svolte: il personale di supporto non incorre in una responsabilità per il solo fatto di lavorare in farmacia, mentre lo svolgimento di attività riservate al farmacista richiede una valutazione alla luce della norma penale.
“La responsabilità penale è personale e spetta all’autorità giudiziaria accertare, sulla base dei fatti e delle prove, la condotta e la responsabilità di ciascun soggetto”, precisa l’associazione dei farmacisti non titolari.
L’articolo 348 prevede una pena specifica per il professionista che determina altri a commettere il reato oppure dirige l’attività delle persone che vi concorrono: la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15.000 a 75.000 euro. La disposizione riguarda la condotta accertata del professionista, non attribuisce una responsabilità automatica in base alla qualifica ricoperta. Per il titolare farmacista, Sinasfa osserva che “il fatto che sia materialmente il magazziniere, il banconista o altro personale non farmacista a ricevere la prescrizione e dispensare il medicinale non esclude la responsabilità del professionista che abbia determinato o diretto tale attività, quando ne siano accertati i presupposti”.
La stessa previsione può assumere rilievo per il direttore, al quale è affidata la direzione professionale della farmacia. Come sottolinea Sinasfa, la norma “non parla esclusivamente del titolare o del proprietario, ma del professionista che determina altri a commettere il reato oppure dirige l’attività delle persone che vi concorrono”. Nelle farmacie appartenenti a società o catene occorre dunque distinguere la proprietà dalla direzione professionale e valutare le condotte delle persone coinvolte.
Diversa è la posizione del farmacista collaboratore. “La semplice presenza fisica accanto al magazziniere o al banconista non determina, da sola, una responsabilità penale”, chiarisce Sinasfa. Un’eventuale responsabilità richiede l’accertamento del contributo prestato all’attività abusiva; la previsione più severa dell’articolo 348 può rilevare se il collaboratore abbia determinato il soggetto non abilitato a commettere il reato o ne abbia diretto l’attività.
Se nell’esercizio abusivo della professione viene causata per colpa la morte di un paziente, la pena prevista per l’omicidio colposo è la reclusione da tre a dieci anni. In caso di lesioni personali colpose, la reclusione va da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per quelle gravissime. Si tratta di conseguenze ulteriori, che richiedono l’accertamento del danno e della responsabilità per il fatto.
Alle conseguenze penali può aggiungersi l’obbligo di risarcire il paziente. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, il risarcimento può coinvolgere i soggetti responsabili secondo le rispettive condotte accertate. Come sottolinea Sinasfa, “il risarcimento costituisce un profilo distinto dalle pene previste dalla legge”.
Fonte
ph.cr.magnific
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