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02 Luglio 2026

Ricette irregolari, chiusura e addebiti alla farmacia: obblighi e responsabilità del farmacista

Il farmacista è tenuto a esercitare un controllo attivo sulla regolarità e sulla congruità delle prescrizioni, soprattutto per i farmaci sottoposti a particolare vigilanza. Lo afferma il Consiglio di Stato, che ha confermato l'addebito di oltre 200 mila euro a una farmacia per la dispensazione di un oppioide sulla base di ricette irregolari.

di Simona Zazzetta


Ricette irregolari, chiusura e addebiti alla farmacia: obblighi e responsabilità del farmacista

Il farmacista non è un mero esecutore della prescrizione medica, ma un professionista chiamato a esercitare un controllo attivo sulla regolarità e sull'appropriatezza della dispensazione. Deve verificare la congruità delle prescrizioni, individuare eventuali anomalie, contattare il medico in caso di dubbi e, se necessario, segnalarle all'Asl. A ribadirlo è il Consiglio di Stato (sentenza n. 4552/2026) che ha confermato la legittimità dell'addebito di oltre 200 mila euro a una farmacia per la dispensazione di confezioni di un oppioide (fentanyl) in quantità eccedenti rispetto a quanto ritenuto giustificato, ribadendo i confini della responsabilità professionale del farmacista e confermando integralmente la precedente decisione del Tar Lazio.

Il caso: ispezioni Nas, ricette irregolari, addebito di oltre 200 mila euro

La vicenda trae origine da un'ispezione eseguita il 9 gennaio 2019 dai Nas di Latina presso una farmacia della provincia. Nel corso del controllo gli ispettori hanno rinvenuto 7 ricette del Servizio sanitario nazionale già timbrate e firmate dal medico prescrittore ma ancora prive della prescrizione, oltre a 13 bollini a lettura ottica relativi al medicinale a base di fentanyl.
Durante l'ispezione, inoltre, un farmacista collaboratore è stato colto “a compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali", circostanza confermata dalla stessa assistita presente in farmacia in quel momento.
Ricette e bollini sono stati sequestrati e a seguito di accertamenti, il Nas ha contestato alla farmacia la dispensazione del farmaco senza prescrizione e la Commissione farmaceutica dell’Asl ha avviato il procedimento di annullamento delle ricette ritenute irregolari. L'Asl ha quindi disposto l'addebito alla farmacia di 203.906,17 euro, corrispondente al costo delle confezioni del farmaco dispensate in eccesso rispetto ai quantitativi previsti dalla scheda tecnica del medicinale. Parallelamente sono stati avviati altri procedimenti, tra cui la chiusura della farmacia e il procedimento penale nei confronti del medico prescrittore. 

Le ragioni del ricorso della farmacia

Il provvedimento di addebito è stato impugnato prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato. Secondo la farmacia appellante, l'Asl avrebbe dovuto comunicare preventivamente l'avvio del procedimento, consentendo l’esercizio del diritto di difesa prima dell'annullamento delle ricette e dell'addebito delle somme. 

Nel frattempo, il Tribunale ordinario aveva condannato il medico per aver rilasciato prescrizioni "non giustificate dalle reali esigenze della paziente oncologica gravemente malata", riconoscendo anche il diritto al risarcimento dei danni alle parti civili, tra cui la stessa farmacia. Secondo la farmacia, tale condanna avrebbe dovuto escludere o comunque attenuare la propria responsabilità amministrativa nei confronti dell'Asl. 

Perché il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la sentenza del Tar. Ha escluso che fosse necessario comunicare preventivamente l'avvio del procedimento alla farmacia. Richiamando l'articolo 10 del Dpr 371/1998, il Collegio osserva che la Commissione farmaceutica, una volta accertata l'irregolarità della ricetta, dispone soltanto di due possibili determinazioni: "annullamento totale o parziale della ricetta" oppure "convalida definitiva del pagamento". Di conseguenza, si tratta di un procedimento "strettamente vincolato" nel quale "non essendo previsto alcun contraddittorio con il farmacista", non trova applicazione la disciplina generale della legge 241/1990 sull'avvio del procedimento amministrativo. 

Per la stessa ragione, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il motivo relativo alla lesione del diritto di difesa. La sentenza osserva infatti che la farmacia "non ha mai messo in discussione i fatti così come descritti dagli accertamenti dei Carabinieri dei Nas e dell'Azienda", sicché un eventuale contraddittorio non avrebbe potuto modificare un esito imposto dalla normativa. 

Respinta anche la censura relativa all'istruttoria. Secondo i giudici, la farmacia era perfettamente in grado di conoscere gli addebiti contestati, che traevano origine dagli accertamenti eseguiti dai Nas e dalla documentazione successivamente acquisita dalla Commissione farmaceutica. 

Infine, il Consiglio di Stato ha escluso che la successiva condanna penale del medico prescrittore possa liberare la farmacia dalle proprie responsabilità amministrative. Le due vicende seguono infatti piani distinti: resta salva la possibilità della farmacia di agire in sede civile per ottenere dal medico il rimborso delle somme eventualmente versate all'Asl, ma ciò non incide sull'obbligo di restituzione nei confronti del Servizio sanitario. 

Le responsabilità del farmacista ribadite dal Consiglio di Stato

I giudici hanno infine ribadito gli obblighi professionali del farmacista ricordando che, indipendentemente dalle responsabilità penali del medico prescrittore, "il farmacista è l'unico tenuto, anche attraverso la scelta e il controllo dei suoi collaboratori", a svolgere una serie di verifiche preventive sulla prescrizione. In particolare, la sentenza individua tre specifici doveri.

Il primo consiste nel "verificare l'esistenza di precedenti prescrizioni del medesimo medico alla stessa paziente", così da intercettare eventuali anomalie nella frequenza o nella ripetizione delle ricette.
Il secondo è quello di "segnalare eventuali situazioni incoerenti o sospette", esercitando quindi un controllo professionale attivo e non meramente formale.
Il terzo obbligo consiste nel "contattare il medico prescrittore in caso di dubbi sulla legittimità o appropriatezza della prescrizione e verificare la congruità del quantitativo prescritto in base alla posologia, segnalando eventualmente alla Asl tale eccessiva e non giustificata prescrizione a tutela della salute".
Il Collegio sottolinea inoltre che tali verifiche assumono particolare rilievo nel caso di medicinali contenenti oppioidi, che nella fattispecie in esame è un "farmaco con alto contenuto di oppio e perciò prescrivibile solo a determinate condizioni e sotto stretto controllo medico". 

Approfondimenti:

Bollini farmaci, le regole da rispettare: obblighi e divieti per il farmacista

Farmaci con ricetta, obblighi inderogabili nella dispensazione: responsabilità e rischi per il farmacista

ph.cr.magnific

 

TAG: RESPONSABILITà LEGALE, FARMACISTI, CONTROLLO DELLE RICETTE, NUCLEO ANTI-SOFISTICAZIONI (NAS), CONSIGLIO DI STATO

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